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Compilazione UNICO PF 2009: sospensione sfratti e detassazione straordinari

di Roberto Grementieri

Pubblicato 19 Maggio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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In piena stagione fiscale, esaminiamo alcune delle modifiche contenute nel modello UNICO PF 2009, per la compilazione del quale sono disponibili online i software specifici e i modelli con relative istruzioni.

Termini di presentazione

Il modello dovrà  essere presentato entro il 30 giugno 2009 per i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma cartacea tramite un ufficio postale, entro 30 settembre 2009 per chi presenta la dichiarazione in via telematica sia tramite l’Agenzia delle Entrate sia avvalendosi di un intermediario.

Quadro RB
Le disposizioni riguardanti la sospensione degli sfratti esecutivi, contenute nella legge 9/2007, sono state estese al periodo 1° marzo 2008 – 30 giugno 2009.
L’agevolazione, che consiste nell’esclusione dall’imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo in cui ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e nei comuni ad alta densità  abitativa.

Per usufruire dell’agevolazione devono essere compilati due distinti righi del quadro RB: nel primo, che si riferisce al periodo in cui ha operato la sospensione dello sfratto esecutivo e per il quale il numero di giorni di possesso non può essere superiore a 306, deve essere indicato il codice 6 nella colonna 6 e va azzerato l’imponibile di colonna 8; nel secondo rigo, che si riferisce alla restante parte dell’anno, deve essere barrata la casella continuazione di colonna 7.

Quadro RC
Nella prima sezione del quadro RC, dedicata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, è stato introdotto un apposito rigo, riservato all’esposizione delle somme percepite per lavoro straordinario o supplementare per le quali si applica il regime agevolato della detassazione; si tratta del rigo RC4.

La misura, che è applicabile solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è stato superiore a 30mila euro, ha ad oggetto le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole e in relazione a incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività  e redditività  legati all’andamento economico dell’impresa.

Nel punto 77 del Cud 2009 sono indicati i redditi percepiti per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite dei 3.000,00 euro, e nel successivo punto 78 è riportata l’imposta sostitutiva del 10% applicata dal sostituto. Il punto 80 è barrato nell’ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria su richiesta del sostituito ovvero qualora abbia ritenuto meno favorevole per il lavoratore la tassazione sostitutiva.

L’imposta sostitutiva determinata in sede di dichiarazione, indicata nella colonna 8 del rigo RC4, deve essere versata, utilizzando il codice tributo 1816, con le stesse modalità  e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.