Si considera reddito estero il cespite prodotto all’estero sulla base dei criteri di reciprocità previsti dal T.U.I.R.. In particolare, le imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e redditto complessivo dichiarato al netto delle perdite.
La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero, purché il pagamento avvenga prima della sua presentazione.
Se nel periodo d’imposta il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile, sarà necessario procedere alla liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.
Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
L’esercizio di tale facoltà è condizionato all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali non è ancora avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
Va osservato che, nel caso di reddito d’impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese estero, l’imposta estera, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza di eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione al reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti.
Qualora negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza d’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta.