Come noto, con la circolare n. 20 del 30 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti su ambito e modalità di applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 7 del decreto legge 185/2008 in tema di IVA per cassa, “partita” lo scorso 28 aprile.
Possono avvalersi del nuovo regime le aziende che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, mentre la disciplina non trova applicazione nei confronti di privati consumatori.
La possibilità di emettere fatture con IVA differita è riconosciuta ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività , prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Il regime è opzionale e riguarda la singola operazione; pertanto non è possibile fruire del regime dell’esigibilità per le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia, mentre resta ferma l’eventuale opzione per quelle fatte precedentemente a tale momento.
Nelle ipotesi in cui vengano emesse fatture con imposta ad esigibilità differita anche dopo aver superato tale limite, occorrerà computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata, per non incorrere nelle sanzioni per omesso versamento.
L’imposta diventa comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
La disciplina dell’IVA per cassa individua alcune ipotesi nelle quali non è possibile optare per il differimento dell’esigibilità dell’imposta: si tratta delle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il differimento e delle operazioni soggette al reverse charge.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esclusione non riguarda tutta l’attività del soggetto che intende emettere o che riceve le fatture ad esigibilità differita, ma esclusivamente le singole operazioni soggette a un regime speciale o al meccanismo del reverse charge.
Il cedente o prestatore che effettua l’operazione relativamente alla quale intende avvalersi del regime dell’esigibilità differita dell’IVA deve emettere la fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati in via generale, procedendo alla registrazione della stessa.
Sulla fattura deve essere riportata un’apposita annotazione che assume particolare rilevanza in quanto costituisce condizione per avvalersi del regime in esame: se non apposta, l’IVA sull’operazione deve considerarsi esigibile secondo le regole ordinarie.
Il cedente o prestatore deve dunque evidenziare nel documento che si tratta di un’operazione con imposta ad esigibilità differita, facendo espresso riferimento all’articolo 7 del decreto legge 185/2008.
L’operazione per la quale il cedente o prestatore ha optato per il differimento dell’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 185/2008 concorre a formare il volume d’affari.
Nella dichiarazione annuale dovrà essere indicato l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno solare con IVA esigibile nell’anno successivo (quadro VE, rigo VE36) e, nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diventa esigibile, dette operazioni dovranno essere riportate nell’apposito quadro (righi da VE20 a VE22), evidenziando separatamente gli imponibili e l’imposta, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
Il volume di affari (rigo VE37) sarà conseguentemente ridotto per l’ammontare delle operazioni che hanno concorso a formarlo nel periodo di esigibilità differita.
Nel caso di pagamenti parziali, l’imposta diventa esigibile per il cedente o prestatore per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Il cessionario o committente che riceve la fattura con IVA ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro.
Stante il collegamento tra il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione e quello in cui l’imposta diviene esigibile, il cessionario o committente non può operare la detrazione fino al momento del pagamento del corrispettivo o, in assenza, sino al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Nella dichiarazione annuale dovrà essere indicato l’ammontare degli acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita all’anno successivo (quadro VF, rigo VF19), e solo nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica l’esigibilità dovranno essere riportate tali operazioni nell’apposito quadro (righi da VF1 a VF11), distinguendo gli imponibili e l’imposta, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta nell’anno, e sottraendo gli acquisti registrati negli anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno della dichiarazione (VF20).
Nel caso di pagamenti parziali, l’imposta diventa detraibile per il cessionario o committente per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.