Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane, è possibile presentare il modello TR per il rimborso/compensazione infrannuale IVA, riferito al primo trimestre di quest’anno.
La modulistica differisce sostanzialmente dalla precedente per l’introduzione del codice “9” e per l’eliminazione del riferimento alle intermediazioni intra-comunitarie.
L’importo del credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione concorre al raggiungimento del limite annuo di 516.456,90 euro, limite elevato a 1 milione per le imprese subappaltatrici nel settore edile con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto.
E’ ammessa esclusivamente la presentazione telematica del modello, che perverrà agli uffici locali in base al codice ufficio posto sul frontespizio.
L’intera istruttoria è gestita dall’ufficio locale, che provvederà ad attribuire un cronologico alle richieste pervenute ed a convocare i contribuenti per la richiesta di documentazione e di polizza fideiussoria.
Rispetto al rimborso annuale, non è ammesso riporto di credito da altri periodi, per cui, stando alla sussistenza dei requisiti, nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo; inoltre, in sede di compensazione/rimborso infrannuale, non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti periodici effettuati nel trimestre di riferimento.
A istruttoria completata, il contribuente riceverà l’avviso di pagamento, attestante l’esistenza della disposizione di pagamento presso il competente agente della riscossione e, quindi, dovrà solo attendere l’erogazione del rimborso stesso in base alla disponibilità dei fondi.
Gli interessi, sempre nella misura del 2,75% annuo, decorrono dal trentesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione del modello TR.