Come è noto, secondo l’art. 7, comma 2, del d. l. 357/1994, “le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.
Con la legge 489/1994, la norma viene sostituito dal comma 4-ter, per il quale “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Il soggetto interessato (ovvero il responsabile della conservazione) deve poi trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’impronta dell’archivio informatico entro il mese successivo alla data di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Ad oggi, dopo il d.m. del 6 marzo 2009, la trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione potrà avvenire entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali.