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Le nuove scadenze fiscali del Decreto Milleproroghe

di Roberto Grementieri

Pubblicato 12 Marzo 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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Approvato definitivamente dal Parlamento il disegno di legge di conversione del d.l. 207/2008: diamo una rapida occhiata a tutte le principali novità  per le imprese apportate dal Decreto Milleproroghe.

Per prima cosa, il Modello Unico: il Milleproroghe ha apportato delle sostanziali modifiche al d.p.r. 322/98 sulle modalità  per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte Irap e Iva.

Slitta dal 31 luglio al 30 settembre il termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni delle persone fisiche, delle società  di persone e dei soggetti a essi assimilati, e dei dati Irap.

I contribuenti Ires possono presentare per via telematica la dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.


Sul fronte Irap, tra l’altro, viene eliminato l’obbligo per i soggetti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare, di presentare nella dichiarazione Unico i dati relativi all’imposta regionale sulle attività  produttive.

E' il 31 luglio, e non più il 31 marzo, l'ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta dei dati fiscali e contributivi.

Per la dichiarazione annuale Iva, i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre. Nuova scadenza per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: il termine ultimo passa dal 25 giugno al 15 luglio.

Acconti Ires e Irap: prorogata al prossimo 31 marzo la data entro cui deve essere emanato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità  e termini del versamento dell'importo degli acconti Ires e Irap non corrisposto per effetto della riduzione di 3 punti percentuali per l'anno 2008.

Trasmissione unificata retribuzioni e ritenute: scatterà  da gennaio 2010 l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale. L'entrata in vigore dell'adempimento, introdotto dalla Finanziaria 2008, era inizialmente prevista per gennaio 2009.

Preu e imposta sugli intrattenimenti 2006: rinvio anche per l'attività  di riscossione, relativa all'anno 2006, del prelievo erariale unico e dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Per quanto concerne il Preu, la liquidazione va effettuata entro il 30 giugno 2009 e l'iscrizione a ruolo entro il 30 giugno 2010.