Stress e mobbing in azienda, attenzione alle differenze

di Paolo Sebaste

Pubblicato 25 Febbraio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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Stress e mobbing, due fenomeni che si differenziano nella terminologia e soprattutto nei concetti che esprimono, ma come comun denominatore entrambi molto diffusi in azienda.

Mentre il mobbing riguarda comportamenti miranti alla violazione della dignità  di un soggetto (vittima), ed è mediamente riferibile ai casi in cui una o più persone vengono fatte oggetto, nei luoghi di lavoro, di molestie psicologiche quasi sempre con intento persecutorio ed intenzionalità  lesiva, lo stress è, invece, identificabile in una reazione adattiva alle richieste dell'ambiente di lavoro; che assume carattere negativo quando queste superano la capacità  del soggetto di affrontarle.

Eppure, discutendo intorno ai temi relativi allo stress da lavoro ed al mobbing in ufficio, capita frequentemente che si corra il rischio di precipitare nella generica assimilazione dei concetti riferiti ai due termini.

Nonostante, infatti, tutte le differenze riscontrabili tra questi due fenomeni, che hanno assunto una importanza sempre maggiore nell'analisi e nella disciplina dei rapporti (interpersonali) nei luoghi di lavoro, si finisce spesso per creare la solita terza categoria onnicomprensiva con il rischio di non riuscire più a valutare correttamente, per ciascuno dei due casi, le cause, gli effetti e, soprattutto, i possibili rimedi.

Probabilmente la generalizzazione, ignorando le differenze che caratterizzano lo stress ed il mobbing, trova terreno fertile nella esaltazione di alcuni (anche se non trascurabili) tratti comuni a partire anzitutto dal luogo in cui si verificano; il luogo di lavoro inteso come luogo di scambi interpersonali.

Altro fattore che accomuna i due fenomeni è riconducibile alle conseguenze, nei confronti dei soggetti esposti, soprattutto quando si concretizzano in danni alla salute.

Infine la responsabilità  attribuita al datore di lavoro, per entrambi i casi richiamata principalmente dall'art. 2087 del c.c. che dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità  fisica e la personalità  morale dei prestatori di lavoro”.
Concetti recentemente riaffermati nei confronti della valutazione dello stress, nelle disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008.

Guardando oltre le analogie, occorre comunque prestare attenzione alle differenze, per adottare le soluzioni più adeguate ai due fenomeni, considerando che le conseguenze (negative) oltretutto si ripercuotono sulla produttività  aziendale.