Assegno, insufficiente per consentire la detraibilità 

di Roberto Grementieri

Pubblicato 10 Marzo 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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La legittimità  della detrazione non può essere dimostrata con la semplice esibizione dei mezzi di pagamento: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1134 del 19 gennaio 2009. La controversia, sottoposta al giudizio della Suprema Corte, ha ad oggetto l’impugnazione da parte di una società  di un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio competente aveva ritenuto indebita la detrazione di alcuni costi, tra i quali le spese di pubblicità  e rappresentanza.

Come è noto, qualora il Fisco, anche in base alle risultanze istruttorie della Guardia di finanza, contesti il carattere fittizio di determinate operazioni, la prova della legittimità  e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente.

Al fine di dimostrare l’effettività  delle operazioni, il contribuente non può limitarsi a esibire i mezzi di pagamento con i quali avrebbe provveduto ad acquistare beni poiché tali strumenti “vengono normalmente utilizzati fittiziamente e, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali”.

La decisione della Cassazione rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo a costi deducibili o a detrazioni quando il Fisco contesti l’effettività  delle operazioni economiche rilevanti ai fini dell’imposizione diretta e IVA.

Recentemente, la Cassazione ha statuito che “qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziali sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti, non assumendo rilievo la propria buona fede” (sentenza 27072/2008).

In più, è stato chiarito che “se l’Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi – alla stregua del DPR n. 633/1972, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, passerà  sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate” (Cassazione, sentenza 15395/2008).