Lavoro e comunicazioni obbligatorie: il Ministero aggiorna i modelli

di Roberto Grementieri

Pubblicato 3 Febbraio 2009
Aggiornato 24 Gennaio 2023 11:55

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Come noto, la nuova procedura di comunicazione prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha stabilito che in caso di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità  a progetto, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione dell’assunzione all’Ufficio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la predetta comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dalla instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno precedente al medesimo Ufficio la data di inizio della prestazione, le generalità  del lavoratore e del datore di lavoro.

Con decreto 25 novembre 2008 il Ministero del lavoro ha provveduto ad alcuni aggiornamenti della modulistica prevista dal precedente decreto del 30 ottobre 2007.

Le modifiche riguardano:

  • le schede anagrafiche; le comunicazioni obbligatorie (CO);
  • gli standard tecnici della Borsa continua nazionale di Lavoro (BCNL);
  • gli standard dei dati necessari per le comunicazioni obbligatorie del settore domestico contenuti nel modello UNIDOM;
  • la comunicazione obbligatoria adottata con il modello UNIMARE;
  • i servizi informatici relativi alle procedure di applicazione messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati, per consentire la trasmissione informatica dei moduli.

Le modalità  tecniche sono aggiornate mediante l’Allegato di revisione n. 11 e le regole di trasmissione aggiornate con l’Allegato di revisione n. 12.