In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro applicate alle Pmi, è abbastanza evidente la difficoltà di tenere insieme due esigenze di grande importanza, la tutela dei lavoratori (e degli imprenditori) e la semplicità degli adempimenti e delle procedure necessarie per la realizzazione di misure tendenti ad un luogo di lavoro sano e sicuro. L'una non dovrebbe escludere l'altra.
Il Documento di Valutazione dei rischi costituisce il momento e l'atto di sintesi di un procedimento di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, denominato appunto “Valutazione dei Rischi”.
Non è raro osservare nella pratica quotidiana quanto il primo termine venga confuso con il secondo (e viceversa), soprattutto quando ci si cala nella realtà aziendale ed organizzativa delle piccole e medie aziende e delle microimprese.
Una confusione che può costare cara ed avere conseguenze gravi, tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro, e sia in termini di infortuni che con riferimento alle responsabilità (anche penali) per l’imprenditore.
Di fatto, la valutazione dei rischi costituisce un adempimento obbligatorio per tutte le imprese con dipendenti a prescindere dal loro numero e deve essere normalmente aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Infine occorre che il datore di lavoro consideri, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 la necessità di ripetere la valutazione dei rischi nella propria azienda.
Per quanto riguarda invece il Documento di Valutazione dei rischi, attualmente, nelle imprese che occupano fino a 10 lavoratori può essere sostituito con una autocertificazione con la quale il datore di lavoro attesta che ha effettuato la Valutazione dei rischi. Dunque l’autocertificazione restringe al massimo (sin qui possibile) solo l’adempimento formale.
Peraltro, anche l’autocertificazione come il documento di valutazione dei rischi dovrà osservare il requisito della data certa.
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto, quale misura di semplificazione futura per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.
Ma per questo ci vorrà del tempo, dal momento che la norma (Art.29 comma 5) prevede che queste procedure dovranno essere elaborate da un apposito organismo, (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), entro e non oltre il 30 giugno 2012.
Insomma, allo stato attuale, ci sembra di poter sintetizzare la situazione dicendo che, almeno per ora, non esistono valutazioni semplificate del rischio ma possono esistere casomai documenti di valutazione del rischio semplificati.