Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – respingendo il ricorso del responsabile di una società di Catania denunciato da un proprio dipendente per aver pronunciato nei suoi confronti l’infelice frase “lei non capisce un…”
Il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello di Catania avevano ritenuto sussistente il reato di ingiuria (art. 594 c.p.), condannando il datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni subiti dal dipendente offeso.
Il datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione avverso alla sentenza in secondo grado sostenendo che, stante l’evoluzione dei costumi e del conseguente mutamento del linguaggio corrente, la frase fosse semplicemente un equivalente rafforzativo della espressione: lei non capisce nulla che, riferita al contesto e alla natura dei rapporti tra datore di lavoro e subordinato (il quale, seppur si assentasse sistematicamente dal lavoro, pretendeva di essere inserito in un piano programmatico del personale disponibile a prestare straordinario), era semplicemente rafforzativa del concetto subito prima espresso dall’imputato (lei non ha compreso quello che io ho scritto).
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
perché sostanzialmente tendente a una rivalutazione della effettiva potenzialità offensiva dell’espressione, la quale va certamente apprezzata nel contesto spaziale, temporale e relazionale nella quale fu pronunziata.
Infatti, proprio il rapporto gerarchico esistente avrebbe dovuto indurre il superiore
ad una attenta continenza espressiva. A differenza di quanto avviene per quel che riguarda la diffamazione “mediatica” (a mezzo stampa, radio, televisione, Internet ecc, nella quale la espressione, in quanto oggettivata, è, entro certi limiti, apprezzabile – per quel che attiene alla sua astratta portata diffamatoria – anche dal giudice di legittimità , nel caso di ingiuria, quel che deve essere accertato (e valutato) è in effetti il complessivo “comportamento” dell'agente, comportamento che appunto si estrinseca in un contesto sociale storicamente definito, il quale è conoscibile solo dal giudice del merito.