Tratto dallo speciale:

Ricerca e Sviluppo: credito di imposta per le aziende

di Roberto Grementieri

Pubblicato 18 Settembre 2008
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:43

logo PMI+ logo PMI+

Oltre alle novità  perle aziende previste con la nuova manovra economica del Governo, è bene non dimenticare che alcune misure della Finanziaria 2007 sono ancora adesso un utile lasciapassare per sgravi fiscali.
Ad esempio, pensiamo al credito di imposta pari al 10% dei costi sostenuti per le attività  di ricerca e sviluppo (“A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009”).

La percentuale sale ad un interessante 40% se i costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono riferiti a contratti stipulati con università  ed enti pubblici di ricerca. Ad ogni modo, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività , escluse le imprese in difficoltà .

Tra le attività  le cui spese possono essere considerate ai fini del calcolo del credito di imposta ricordiamo:

  • lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità  esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili i costi riguardanti:

  • il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell’attività  di ricerca e sviluppo; gli strumenti e le attrezzature di laboratorio;
  • i fabbricati ed i terreni per la realizzazione di centri di ricerca;
  • la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
  • i servizi di consulenza;
  • le spese generali;
  • i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività  di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili non possono superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, per le attività  svolte in collaborazione con gli enti di ricerca e università  tale importo è elevato a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.