L'articolo 3 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha aperto interessanti prospettive per le Start-up: il D.L. consente infatti la detassazione del capital gain (guadagno in conto capitale), a condizione che venga effettuato il reinvestimento della plusvalenza ottenuta.
Preliminarmente, però, va ricordato che nella concreta applicazione della norma si dovrà tener conto anche delle altre disposizioni di legge che riguardano le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni di soggetti persone fisiche, nonché della nuova percentuale di concorrenza al reddito della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni che, per effetto di quanto previsto dal decreto del 2 aprile 2008, concorreranno dal 1 gennaio 2009, nella misura del 49,72% alla formazione del redditto.
La norma prevede l’esenzione della plusvalenza da cessione delle partecipazioni qualificate e non, detenute da almeno tre anni in società di capitali e di persone commerciali che sono costituite da non più di sette anni.
Condizione per fruire della esenzione è quella di procedere, entro il biennio successivo dal conseguimento della plusvalenza, al reinvestimento della stessa in società di capitali o di persone commerciali, che svolgano la medesima attività della società le cui partecipazioni sono state cedute ed a condizione che l’apporto riguardi società costituite da non più di tre anni.
La norma pone un limite massimo all’ammontare della esenzione che consiste nel quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili nonché per spese di ricerca e sviluppo nei cinque anni antecedenti alla cessione.
Va comunque ricordato che analoga agevolazione è prevista in relazione alla cessione di strumenti finanziari e di contratti indicati nelle lettere c) e c-bis) dell’articolo 67, comma 1, del Tuir (per esempio i contratti di associazione in partecipazione).