Un'azienda è fatta di tanti elementi, che vanno dai beni materiali (mobili e immobili) a quelli meno tangibili, come la stessa gestione dei rapporti di lavoro con il personale e con la propria clientela (compresi i crediti e debiti).
Nel momento in cui il titolare manifesta la volontà di cedere la propria attività imprenditoriale, deve fare i conti con tutti questi aspetti. Facciamo una rapida panoramica, quindi, di tutto ciò che occorre in questi casi, dal contratto di cessione di azienda agli obblighi contemplati.
Ricordiamo che l'azienda sussiste in quanto tale dal momento stesso in cui viene costituita (anche se ancora non ha iniziato ad operare come organismo aziendale), anche se ha temporaneamente smesso di funzionare. In questi casi non c'è esercizio d'impresa, ma l'azienda esiste.
Con il contratto di cessione di azienda viene trasferito l'intero complesso aziendale, ovvero tutti gli aspetti sopracitati, compresi debiti e crediti (se non diversamente concordato). In caso di subentro nei rapporti contrattuali in essere (art. 2558 e seguenti del c.c.), sarà a carico del cedente l'onere di avvisare i creditori dell’azienda, e tutti coloro che hanno contratti con questa, dell’avvenuta cessione.
Dovrà anche consegnare all’acquirente tutti i documenti, libri contabili, fatture, libretti del personale dipendente (c.d. immissione in possesso dell’azienda).
Il cedente dovrà dichiarare il periodo di tempo in cui rimarrà a disposizione, gratuitamente, per collaborare con il nuovo titolare per istruirlo sulla gestione tecnica e amministrativa dell’azienda ceduta. La durata di questo periodo va specificata nel contratto di cessione.
Naturalmente, il contratto si intende scritto nero su bianco, come disposto dalla legge n. 310/1993 che ne prevede l'autenticazione delle firme.
Ma entriamo nello specifico proprio del contratto di cessione d'azienda.
Dopo le necessarie premesse (qui il fac-simile del contratto ) vi sono alcune opzioni da specificare.
Prima fra tutte quella che indica se si vogliono escludere o no, dalla cessione, i crediti ed i debiti aziendali. Nel caso di esclusione, i debiti ed i crediti aziendali resteranno rispettivamente a favore ed a carico del cedente (art. 2560 c.c.).
Può anche essere disposto il divieto di concorrenza da parte di chi vende l'azienda (art. 2557 c.c.), generalmente per un periodo di cinque anni. Si può prevedere inoltre il versamento di un acconto, il cui importo va specificato nel contratto di cessione, insieme alle modalità per la corresponsione del saldo.
Va comunque sempre indicato il prezzo complessivo della cessione specificando anche i singoli importi derivanti da beni mobili, immobili etc.
Le spese della registrazione del contratto sono solitamente a carico di chi beneficia della cessione, o anche divise in parti uguali: l'opzione va comunque specificata nel contratto stesso.
Segnalo infine che in caso di cessione dell'attività imprenditoriale, il prezzo della transazione è frutto della libera contrattazione tra cedente e cessionario. L’Amministrazione finanziaria può rettificare la ripartizione contabile degli elementi che hanno contribuito alla definizione del corrispettivo.