Nuove imprese e agevolazioni fiscali nelle zone franche urbane

di Marco Mattioli

Pubblicato 4 Aprile 2008
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:44

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La Finanziaria 2008 contiene una novità  di rilievo riguardante il concetto di fiscalità  di vantaggio per le Pmi. Si tratta di un insieme di esenzioni associato a certe aree geografiche, selezionate tenendo conto di determinati indicatori di crisi individuati in sede ministeriale.

Di fatto, si definiscono le zone franche urbane (zfu) fino a 30.000 abitanti, al fine di “contrastare fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città  caratterizzati da degrado urbano e sociale”, con una particolare attenzione per le aree il Sud d’Italia.

Le aziende che avviano una nuova attività  economica nelle zfu tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 hanno così la possibilità  di fruire delle seguenti agevolazioni:

  1. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%. L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività  svolta nella zfu;
  2. esenzione dall’imposta regionale sulle attività  produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
  3. esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zfu dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività  economiche;
  4. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività , nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%.

A tale proposito è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico un fondo costituito da 50 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Anche le imprese già  avviate in una zona franca urbana prima del 1° gennaio 2008, possono usufruire di tali agevolazioni.