Il telelavoro è qualcosa di cui spesso si è sentito parlare – anche qui da noi – ma spesso pare sembrare più una semplice elucubrazione futuristica che non una possibilità offerta dalla nuova tecnologie a favore dell’impiego. Ma dal punto di vista legale, cos’è?
Secondo l’Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro del 16 Luglio 2002, il telelavoro è un forma di lavoro concordata tra azienda e dipendente per cui, benché l’attività lavorativa in oggetto del lavoro potrebbe essere effettuata nei locali dell’azienda, se ne prevede lo svolgimento al di fuori di essa.
Come si può notare, la definizione ufficiale sfata un po’ di miti o meglio fa luce sulla semplicità (almeno teorica) di questa forma di lavoro. Forma di lavoro che, a detta di molti, rappresenta il futuro prossimo venturo.
Guardando la situazione attuale certo non ci si aspetterebbe grandi sviluppi o impennate dei dati del mercato, in tal senso. In Italia i dipendenti assunti in modalità di telelavoro, infatti, sono davvero pochi.
Ai datori di lavoro scettici forse è bene sottolineare che le soluzioni odierne a favore del networking o della mobilità altro non sono che risposte alle esigenze del mercato. L’evoluzione prospettata dai tecnologi effettivamente ha preso piede ma, probabilmente per paura o sospetto, sotto forme ibride.
In altre parole: benché le forme del lavoro moderno tendano sempre più allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’azienda, la contrattualistica rimane ancorata a vecchi stereotipi.
L’Accordo interconfederale succitato specifica che il telelavoro non comporta diversi tipi di contratti in quanto è semplicemente una modalità di lavoro in cui risultano essenziali:
- la delocalizzazione dell’attività
- l’uso di tecnologie informatiche e telematiche atte a favorire la comunicatività e lo svolgimento dei compiti assegnati
- la sistematicità del lavoro
Stando a ciò il telelavoro può essere soggetto a contratto part time o a tempo determinato. Ciò che è importante è che non vi siano sostanziali differenze, anche in termini di mole e impegno, tra il lavoro in loco e quello a distanza.
Al dipendente che dovesse scegliere tale forma di impiego in accordo con il datore di lavoro sono assicurati i diritti sindacali, quelli alla riservatezza e alla protezione dei dati. Inoltre sono previste agevolazioni per favorire la comunicazione e la mancanza di isolamento del “teledipendente” rispetto ai suoi colleghi indoor.
La legislazione in materia è completa, in quanto non è stato necessario svilupparne una nuova ma semplicemente far rientrare nella vecchia anche questo caso.
La volontà delle due parti in questione di affidarsi al telelavoro porta non pochi benefici sia in termini di risparmio di risorse e spazi, da un lato, sia in termini di mobilità e flessibilità del lavoro, dall’altro. Ormai ci sono tutte le carte in regola per affidarsi a soluzioni lavorative a distanza.