Le imprese in fallimento, ovvero sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’attività lavorativa, non pagano il contributo addizionale sulla CIGS: lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.4/2018, fornendo indicazioni circa l’operatività del regime di esonero.
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Contributo addizionale CIGS
Nella circolare, il Ministero ricorda che dal 1° gennaio 2016 le imprese in fallimento, o in liquidazione coatta amministrativa, o in amministrazione straordinaria non possono più ottenere i trattamenti di CIGS essendo venuta meno la causale relativa a questa ipotesi. Diversa però la situazione dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale con continuazione di attività, che può ancora accedere alla CIGS in base alle altre causali previste dall’articolo 21 del dlgs n. 148/2015 (Jobs Act) e può continuare ad avvalersi dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per la CIGS, di cui al comma 8 bis, del decreto legge n. 86/1988, convertito dalla legge n. 16/1988, mai abrogato.
L’esonero decorre dal giorno di:
- pubblicazione della sentenza dichiarativa, ossia dal deposito della stessa presso la cancelleria, in caso di fallimento;
- in cui è emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale in caso di concordato preventivo;
- pubblicazione presso il registro delle imprese, nei casi di accordi per la ristrutturazione del debito;
- ammissione alla procedura concorsuale, nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa;
- dichiarazione dello stato di insolvenza nell’amministrazione straordinaria.