Il requisito contributivo necessario per l’APE volontario si perfeziona calcolando tutti i periodi accreditati mentre il valore minimo della pensione maturata si calcola al netto della rata di ammortamento, partendo dalla pensione lorda. Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare INPS 28/2018. Il riferimento normativo per l’anticipo pensionistico sono i commi 166 e seguenti della legge di Stabilità 2017 (232/2016) modificata dalla manovra 2018, che ha esteso il beneficio previdenziale all’intero 2019.
Contributi
La regola generale prevede che ci vogliano almeno 20 anni di contributi versati in un’unica gestione previdenziale. Per il calcolo, si conteggia tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa: quindi valgono anche i contributi figurativi, volontari, da riscatto, e via dicendo. Non si tiene conto, invece, delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (per esempio, relative ai lavoratori esposti all’amianto, articolo 13, comma 8, legge 257/1992, oppure ai lavoratori disabili, articolo 80, comma 3, legge 388/2000).
Nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto la ricongiunzione di contributi versati in diverse gestioni, i relativi periodi contributivi valgono ai fini dell’APE se, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto, è stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Non è invece possibile ricorrere al cumulo gratuito dei contributi.
Per quanto riguarda invece i periodi contributivi oggetto di riscatto, sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE. Quindi, se è in corso un pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, il richiedente dovrà corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Una precisazione importante riguarda i contributi versati fuori dall’Italia: non si possono totalizzare i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, perché non valutabili ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile e della restituzione dell’anticipo finanziario.
Importo minimo pensione
La legge prevede che, al momento in cui si presenta la domanda di certificazione del diritto all’APE, la pensione maturata debba essere pari ad almeno 1,4 volte il minimo. Il trattamento minimo 2018 è di 507,46 euro, quindi la pensione maturata deve essere pari ad almeno 710,444 euro. Questo calcolo si effettua sulla pensione lorda. Quindi, si prende la pensione lorda, si calcola l’APE ottenibile, sia toglie l’importo della rata, e se l’importo che si ottiene è superiore alla soglia limite di 710,44 euro sussiste il diritto all’APE.
Altre regole: la pensione di riferimento è quella maturata nell’ente di iscrizione del richiedente. Se il lavoratore ha maturato un assegno previdenziale presso più forme assicurative, potrà scegliere a quale fare riferimento per il calcolo.
Quindi, solo chi ha maturato un assegno lordo mensile pari ad almeno 950 euro può essere certo di avere diritto all’APE nella misura desiderata. Chi ha una pensione più bassa, dovrà invece calibrare la richiesta di APE in base alla soglia minima.
Esempi: lavoratore dipendente di 64 anni che ha maturato una pensione lorda di 800 euro. L’APE massima a cui ha diritto per restare all’interno del requisito è pari a 365 euro. In questo caso, maturerà una rata di 74,16, che sottratta all’importo di 800 consente di restare sopra i 710,44 euro. Se lo stesso lavoratore ha invece maturato una pensione pari a 1000 euro, potrà chiede un’APE fino a 692 euro.