Le banche e le assicurazioni che intendono aderire all’accordo sull’APE volontaria inviano richiesta all’INPS, che entro 30 giorni rende operativa l’adesione, con procedura descritta nel messaggio INPS 737/2018: l’elenco degli istituti finanziari sarà quindi pubblicato in tempo per la presentazione della domanda di anticipo pensionistico da parte di coloro che avranno ricevuto la certificazione del diritto (secondo le istruzioni indicate dalla Circolare INPS 28/2018).
=> APE volontario, come fare domanda
Adesioni
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica viene infatti erogato dall’INPS ma finanziato dalle banche e coperto da una polizza contro il rischio di premorienza. Per essere convenzionati, gli istituti finanziari e le imprese assicuratrici devono dunque aderire all’accordo quadro firmato da ABI, ANIA e ministeri.
In base a quanto indicato dall’INPS, l’adesione si richiede utilizzando gli appositi modelli allegati all’accordo, da inviare al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it:
- le banche indicheranno nell’oggetto “Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)“
- le assicurazioni riporteranno “Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)“
Entro 30 giorni l’INPS rende operativa l’adesione.
Banche e assicurazioni convenzionate possono comunque esercitare il diritto di recesso dalla convenzione. Anche in questo caso, inviando richiesta all’istituto di previdenza ma questa volta con procedura automatica (non bisogna aspettare la risposta INPS): se il recesso si comunica entro il 15 del mese, ha effetto dal primo giorno del mese successivo, diversamente dal secondo mese successivo.
Scelta della banca
Per quanto riguarda la domanda di APE, la procedura online di richiesta certificazione del diritto è aperta dallo scorso 13 febbraio. L’INPS risponde entro 60 giorni e, a quel punto, coloro che hanno ricevuto il via libera possono presentare la domanda di anticipo pensionistico vero e proprio, indicando l’istituto finanziatore. Significa che per presentare la seconda domanda è necessario conoscere l’elenco degli istituti finanziatori. Fino a quando questi non saranno pubblicati, anche coloro che avessero già ricevuto la certificazione del diritto non potranno presentare la domanda di APe.
Fonte: Messaggio INPS 737/2018