Obblighi aziendali e tutele contro le disparità di genere nel mondo del lavoro: dalla protezione per chi denuncia molestie agli sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere, strumenti che si aggiungono a quelli previsti, come il congedo per vittime di violenza di genere.
E poi ancora gli adempimenti aziendali a tutela della parità di genere, i meccanismi premiali e i comportamenti discriminatori da evitare.
Vediamo di seguito un quadro completo della normativa di settore.
Denuncia molestie o discriminazioni
La lavoratrice o il lavoratore che denuncia molestie o discriminazioni per molestia non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Sono dunque nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, i mutamenti di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
Le tutele descritte non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Si tratta, in pratica, di misure che di fatto vanno a rafforzare normative già esistenti sul divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro e sulla nullità del licenziamento discriminatorio, con particolare riferimento alla violenza di genere.
Certificazione sulla parità di genere
La certificazione sulla parità di genere fotografa le politiche e misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di carriera, alla parità salariale, alla gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
A questa certificazione è collegato un incentivo contributivo fino a 50mila euro annui per ogni azienda che, al 31 dicembre dell’anno prima, ha ottenuto l’attestazione di parità.
Rapporto sulla parità di genere
L’obbligo di presentare il rapporto sulla parità di genere è riservato alle imprese con più di 50 dipendenti mentre per le aziende più piccole è su base volontaria.
Fra i dati da riportare: numero dei occupati per genere, assunti nell’anno, differenze tra retribuzioni iniziali, inquadramento contrattuale, funzione.
Divieto di discriminazioni indirette
Fra i comportamenti che, in base al comma 2 dell’articolo 25 del Codice delle pari opportunità, determinano una discriminazione indiretta, figurano quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro.
Costituisce discriminazione ogni modifica delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età, delle esigenze personali, dello stato di gravidanza o di genitorialità, può porre il lavoratore in svantaggio rispetto ai colleghi o alle opportunità di carriera.
Assunzione agevolate
Previsti infine incentivi contributivi alle cooperative sociali per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.