Tratto dallo speciale:

Contratti a termine: causale, limiti e rinnovi

di Nicola Santangelo

Pubblicato 2 Aprile 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

logo PMI+ logo PMI+

Lo scorso 20 marzo in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge n. 34/2014 recante le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In particolare sono contenute alcune importanti novità in merito ai contratti a termine: stop all’obbligo della causale e contratti a termine più liberi.

=> Contratto a tempo determinato: la riforma

L’articolo 1, comma 1 del decreto legge 34/2014 pone fine alla condizione che per stipulare un contratto a termine debbano sussistere necessità di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La norma, tuttavia, impone il limite massimo del contratto non superiore a 36 mesi complessivi anche al primo contratto a termine, comprese le proroghe, indipendentemente dalle mansioni svolte dal lavoratore. Le imprese, pertanto, potranno stipulare contratti a termine senza il vincolo della causale.

E’ questa una modifica di grande importanza poiché stravolge completamente il preesistente sistema nel quale occorreva indicare le esigenze che rendevano necessaria l’apposizione di un termine al rapporto.

La norma, inoltre, introduce un ulteriore limite percentuale: è possibile stipulare contratti a termine fino al tetto massimo del 20% dell’organico complessivo. Tale limite vale per tutte le imprese che occupano più di cinque dipendenti mentre alle imprese più piccole è garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine. Il limite massimo deve essere verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro.

=> Decreto Lavoro: le misure della legge di conversione

Il contratto a termine può essere prorogato fino ad un massimo di otto volte a condizione che tale proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il tetto massimo del contratto a termine non può essere superiore a tre anni.