La legge 68/1999 tutela le cosiddette categorie protette di lavoratori con lo scopo di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.
Per legge, è fatto obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette (quota di riserva), incentivandole ad assumere tali tipologie di lavoratori anche mediante agevolazioni fiscali.
Chi rientra nelle categorie protette
In base alla legge 69/1999 rientrano nella definizione di categorie protette:
- individui con invalidità civile di grado superiore al 45%;
- invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
- non vedenti e sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’invalidità civile, anche quella derivante da cecità e sordità, deve essere accertata da apposite commissioni dell’Asl.
Collocamento mirato
Tra i diritti delle categorie protette, nel caso risultino anche disoccupati e abbiano più di 15 anni e meno di 65, c’è quello di iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato, un organo istituito presso i Centri dell’impiego di ogni provincia e dedicato proprio ai lavoratori svantaggiati.
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Permessi di lavoro
La Legge 104/1992 all’articolo 33 regola i permessi lavorativi in caso di disabilità, sia per il lavoratore che per i congiunti che li assistono (un unico soggetto per ciascun disabile).
Al lavoratore dipendente disabile, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre giorni al mese) che sono frazionabili, retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Le due tipologie di permessi non sono cumulabili, ma di mese in mese è possibile scegliere una modalità o l’altra.
Esoneri e mansioni
Per le categorie protette non sono previste particolari forme di esonero da turni, lavoro notturno, orario spezzato e così via, diverse da quelle previste per la generalità dei lavoratori. Eventuali esoneri in tal senso vanno richiesti all’atto di assunzione o nella convenzione tra il datore di lavoro e il Servizio di collocamento mirato.