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Pensione, sussidi e APE Sociale: cessazione per incompatibilità

di Anna Fabi

Pubblicato 10 Settembre 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:52

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La cessazione dell'APE Sociale scatta con la decorrenza della pensione ma c'è incompatibilità anche con altri sussidi, escluso l'assegno sociale.

L’APE Sociale prosegue fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e a quel punto si interrompe automaticamente, mentre per la pensione anticipata rileva il momento in cui decorre il trattamento e non quello di maturazione del requisito.

L’indennità è infatti incompatibile con qualsiasi altra forma di trattamento previdenziale, mentre si può sommare ad altre tipologie di trattamento assistenziale, come ad esempio l’assegno sociale.

Vediamo con precisione i motivi di cessazione e di incompatibilità dell’APE Sociale, anche sulla base delle sempre attuali FAQ INPS.

Cessazione APE Sociale

La legge (comma 179 delle 232/2016) prevede che l’APE Sociale prosegua “fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.

Nel momento in cui viene liquidata l’indennità, spiega l’INPS, l’operatore inserisce anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge 214/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Quindi, il pagamento dell’APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.

Significa che il pensionato non deve fare ulteriori pratiche e nemmeno l’INPS deve procedere alla revoca del trattamento, che cessa da sé.

Il comma 183 della Legge di Bilancio 2017 prevede però che, se prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia il lavoratore matura il requisito per una pensione anticipata, decade dal diritto all’APE Sociale. Testualmente: al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato”, anche se il decreto attuativo, all’articolo 8 comma 2, parla di decorrenza della pensione anticipata.

ùL’INPS con la circolare 100/2017 ha chiarito che rileva la decorrenza e non la maturazione del diritto, in modo che l’assicurato possa percepire la pensione subito dopo la fine dell’APE, non restando mai senza un assegno.

Trattamenti incompatibili con APE Sociale

L’APE Sociale non può essere sommata con nessun’altra prestazione previdenziale o con ammortizzatori sociali. Quindi, è incompatibile con assegno ordinario di invalidità, indennizzo cessazione attività commerciale, trattamenti di disoccupazione (ASDI, NASPI, e via dicendo).

E’ invece compatibile con l’assegno sociale, che non è una prestazione previdenziale. In questo caso, ai fini del calcolo del tetto di reddito di 1.500 euro, si calcolano entrambi i trattamenti: quindi l’assegno sociale viene ridotto, oppure revocato nel caso in cui l’APE Social comporti il superamento del limite reddituale consentito.