Il tirocinio di orientamento, inserimento o reinserimento, orientamento o inserimento di lavoratori disabili non è un’attività lavorativa, di conseguenza il reddito che ne deriva è cumulabile con la NASpI: l’indicazione è contenuta nelle Linee Guida sul tirocinio, che sottolineano la natura delle prestazioni, compatibili con lo stato di disoccupazione e con la fruizione del relativo ammortizzatore sociale. Il lavoratore, però, nel momento in cui percepisce il sussidio, non riceverà l’indennità di tirocinio. Le altre tipologie (curriculare, pratica professionale, transnazionale, per extracomunitari nell’ambito delle quote d’ingresso, estivi) seguono regole a parte, anche per quanto riguarda l’eventuale compatibilità con i sussidi di disoccupazione.
=> Tirocini: Linee guida Governo e Regioni
Il tirocinio vero e proprio, quindi di orientamento o inserimento e reinserimento, è svolto sulla base si specifiche convenzioni, è sempre accompagnato da un progetto formativo, deve prevedere la copertura INAIL contro gli infortuni e l’assicurazione per la responsabilità civile presso terzi. Le Regioni possono prevedere regole specifiche relative al numero massimo di tirocinanti in contemporanea per ciascuna azienda, nell’ambito dei seguenti limiti (che non comprendono i disabili):
- aziende fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
- aziende fra sei e venti dipendenti: due tirocinanti;
- imprese oltre i 20 dipendenti: al massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Ai tirocinanti viene corrisposta un’indennità che non può essere inferiore ai 300 euro lordi mensili: nel rispetto di questo limite, la decisione sull’indennità spetta alle Regioni. Attenzione: se il tirocinante percepisce un sussidio di sostegno al reddito, quindi ad esempio la NASpI, come sopra anticipato l’indennità non viene corrisposta.