Esistono chiare disposizioni normative che regolano l’esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato in malattia, che dunque sono esonerati dalle visite fiscali INPS se affetti da patologie specifiche che danno diritto a tale esonero. Si tratta dei lavoratori subordinati assenti dal posto di lavoro per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Sono esonerati anche i soggetti affetti da menomazioni congenite o acquisite anche progressive, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che riducano la capacità lavorativa di più di un terzo (sordomuti o ciechi civili).
Ecco gli stati patologici di invalidità INPS senza obbligo di visita fiscale:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva;
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute) ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, acquaragia, ammoniaca, insetticidi);
- Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (encefalite, meningite) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari
In questi casi il lavoratore non dovrà sottostare agli orari previsti per le visite del settore privato, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
=> Orari malattia per visite fiscali: vedi il dettaglio
Per determinare con precisione le situazioni in cui si può trovare il lavoratore ai fini della fruizione dell’esonero, con l’approvazione del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro per gli aspetti di rispettiva competenza, l’INPS ha elaborato apposite linee guida che i medici possono utilizzare in queste circostanze e venire in aiuto nel redigere i certificati di malattia.
In questi casi, infatti, i medici dovranno compilare i necessari campi utili a far rientrare il lavoratore tra i soggetti beneficiari del futuro esonero.
Chiaramente l’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.