Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.268/2014 il decreto 6 novembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente, che dà il via ai nuovi incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili non Fotovoltaiche (FER elettriche) ammessi dalla rimodulazione. Il DM che regola la rimodulazione volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal Fotovoltaico prevista dal Decreto “Destinazione Italia” (articolo 1, commi da 3 a 6, DL n. 145/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014). La rimodulazione viene applicata agli esercenti degli impianti che optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni previsto dall’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013, con una conseguente riduzione dell’erogazione annua.
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Il provvedimento si rivolge ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di certificati verdi, tariffe onnicomprensive o tariffe premio, stabilendo le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi da quelli fotovoltaici.
Le due opzioni
- Continuare ad usufruire del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, perdendo la possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti per gli interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, per 10 anni a partire dal termine del periodo di diritto al regime incentivante.
- Scegliere la rimodulazione dell’incentivo spettante in base alle formule contenute nell’Allegato 1 del DM 6 novembre 2014, in tal caso il produttore accederà ad un incentivo ridotto di una certa percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.
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Nuovi incentivi
Nel caso in cui si scelga di esercitare l’opzione di rimodulazione, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, in caso di interventi realizzati sullo stesso sito dell’impianto non si avrà diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato, a parte il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, se compatibili con il proprio meccanismo incentivante. Per quanto riguarda gli stessi impianti da rinnovabili non fotovoltaiche ammessi dalla rimodulazione, è possibile accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente in caso di:
- interventi di potenziamento;
- interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario;
- interventi di rifacimento totale degli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, se effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario.
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I titolari di impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche dovranno che vogliano esercitare l’opzione per il regime di incentivazione, devono inoltrare la richiesta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 6 novembre 2014, quindi entro il 17 febbraio 2015, secondo modalità che dovranno essere definite e pubblicate dal GSE entro il 19 dicembre 2014.