Nessun obbligo di fideiussione per le richieste di connessione alla rete elettrica in aree critiche di impianti da fonte rinnovabile. L’AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha detto “stop” con la Delibera ARG/elt 9/11 a seguito delle ordinanze 13 gennaio 2011, nn. 8-65 del TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso APER (Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili).
Basta garanzie finanziarie per l’allaccio alla rete di un impianto di produzione di energia verde.
Operatori e associazioni di categoria sono quindi esonerati dalle indicazioni contenute negli articoli 31 e 32 dell’Allegato A – che regolava “le garanzie per le connessioni in aree o su linee critiche” e la “validità e condizioni per l’escussione della garanzia” – e dell’articolo 5 dell’Allegato B – sulle “ulteriori disposizioni in materia di connessioni nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010” – delle deliberazioni ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10.
In sostanza, vengono sospesi gli effetti della delibera che regolava le garanzie legate all’impegno della capacità di trasporto a favore del richiedente della connessione di un impianto da fonti rinnovabili, in seguito all’accettazione del preventivo di connessione.
Non verrà più richiesto versamento del corrispettivo e fideiussioni bancarie o trattenimento dei depositi cauzionali. In più sarà restituito, su richiesta, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale.
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