Decreto Efficienza energetica: 800 mln e bonus cubatura

di Noemi Ricci

Pubblicato 23 Luglio 2014
Aggiornato 30 Luglio 2014 09:48

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Efficienza energetica: in Gazzetta il recepimento della Direttiva UE che prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro e bonus volumetrici per gli edifici efficienti.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 102/2014 che recepisce la Direttiva 2012/27/UE e dà il via ad un Piano da 800 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione energetica, introducendo tra le novità del testo definitivo i bonus volumetrici per gli edifici efficienti. In sostanza il decreto recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, in vigore dal 19 luglio, incentiva la riduzione dei consumi energetici degli edifici nuovi ed esistenti consentendo un aumento di volumi e spessori e con deroghe alle distanze minime. Il decreto prevede che l’ENEA predisponga ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tra gli obiettivi quello di portare il maggior numero di edifici a Energia Quasi Zero (come previsto dal Dlgs 192/2005) e di ottenere una riduzione dei consumi di energia primaria del -20% entro il 2020.

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Bonus cubatura

Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di nuova costruzione l’articolo 14, comma 6 prevede un “bonus cubatura”:

“Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura”.

Lo stesso comma introduce benefici anche per quanto riguarda le distanze minime (tra edifici, dai confini e di protezione del nastro stradale e ferroviario) e le altezze massime degli edifici:

“Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, il comma 7 dell’art. 14 stabilisce che:

“Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”.

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Imprese energivore

Le grandi aziende e le imprese energivore dovranno, a partire dal 5 dicembre 2015, eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia. Lo stanziamento per le piccole e medie imprese è di 105 milioni di euro.

Equiparazione APE – Diagnosi Energetica

Rispetto alla versione iniziale del decreto è stata eliminata la norma (articolo 12, comma 5) che prevedeva l’equiparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) alla diagnosi energetica, così come richiesto dalle Regioni.

Fondo nazionale per l’efficienza

Il decreto punta poi a salvaguardare gli interventi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviati tra la data di entrata in vigore del decreto 28/2011 e il D.lgs. 102/2014 così, su suggerimento del Senato, nell’articolo 15 relativo al Fondo nazionale per l’efficienza energetica è stato aggiunto il comma 4:

“Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3”.

Al Fondo vengono destinati 70 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020.

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Edifici della PA

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione centrale, a partire dal 2014 fino al 2020 è prevista la riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata in caso di superfici superiori ai 500 mq (250 mq a partire dal 9 luglio 2015).Sono esclusi da tale obbligo:

  • gli immobili vincolati nel caso in cui gli interventi modifichino “in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto”;
  • gli immobili destinati alla difesa, i luoghi di culto.

Oltre agli interventi di riqualificazione energetica è richiesto che vengano messe in atto misure organizzative e comportamentali di consumo energetico volte a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo annuo. Per lo scopo sono stati stanziati 30 milioni di euro per il 2014 e 2015, ai quali potranno aggiungersi altri 25 milioni fino al 2020, altri 50 milioni provenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2 e altri fondi ministeriali per un totale di 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020. Eventuali finanziamenti privati potranno essere attivati attraverso contratti di prestazione energetica che ripaghino gli investimenti con i risparmi sulla bolletta. Le PA centrali saranno inoltre chiamate a favorire il ricorso al finanziamento tramite terzi, ai contratti di rendimento energetico o affidarsi ad una o più ESCO. Nel caso in cui la PA debba acquistare o avviare una nuova locazione immobiliare è richiesto che gli appalti per l’acquisto di prodotti e servizi e i contratti di leasing rispettino i requisiti minimi di efficienza energetica.

Linee Guida

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs è prevista la pubblicazione da parte del Ministero delle Linee Guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.