Arriva con la sentenza n. 344 della Corte Costituzionale il divieto per le Regioni di decidere quali luoghi adibire alla costruzione di impianti eolici. Stabilirne il corretto inserimento è compito esclusivo delle linee guida nazionali. Nello specifico, la sentenza riguarda una delle aree d’Italia più attive nel campo delle Rinnovabili, traino del mercato Green Economy: la Regione Puglia, la quale aveva redatto una serie di norme in base sull’installazione di nuovi impianti.
Finora era necessaria l’approvazione da parte dei comuni di un Piano di realizzazione degli impianti eolici (Prie). La società Farpower Srl si era così vista negare l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico.
Il giudice Maria Rita Saulle ha invece riportato ordine sul tema dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sottolineando la competenza esclusiva dello Stato in materia.
Dunque, le Regioni dovranno attendere l’approvazione delle linee guida nazionali e solo allora potranno, seguendone le indicazioni, stabilire i siti di propria competenza eventualmente non idonei all’installazione degli impianti eolici.
La sentenza ha inoltre stabilito che quanto fatto dalla Regione Puglia costituisce altresì una violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore in materia di produzione, trasporto e produzione nazionale dell’energia, perché contraria ai canoni di semplificazione, con particolare riferimento all’art. 3, comma 16, della legge regionale n.40 del 2007 nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n.16 del 2006.
Le norme nazionali in materia sono infatti finalizzate a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non prevedono alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dallo strumento di pianificazione regionale Prie.