Modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (Dpr 75/2013) e dalla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) grazie a degli emendamenti al Ddl Destinazione Italia approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. Più in particolare viene ampliata la platea dei professionisti che non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, che dovrà durare almeno 80 ore (e non più 64).
=> Certificatori energetici: i requisiti professionali
Professionisti esonerati dal corso
Vengono inoltre esonerati dall’obbligo di seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;
- laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale;
- diploma in aeronautica;
- diploma in energia nucleare;
- diploma in metallurgia;
- diploma in navalmeccanica;
- diploma in metalmeccanica.
L’inclusione delle varie lauree in ingegneria corregge gli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
Requisiti di indipendenza e imparzialità
Novità sono state introdotte con il decreto anche sul fronte dei requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti ai certificatori: “qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”.
Regione e Province autonome
Le Regioni e Province autonome “riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1” del Dpr 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013.
APE
L’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica – APE (il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori riportava la vecchia dicitura “Attestato di Certificazione Energetica – ACE”). Gli altri requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, stabiliti dal Dpr 75/2013 restano validi.
Contratti senza APE
Per quanto riguarda l’APE l’altra novità è che si avranno a disposizione 45 giorni per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto, quelli stipulati senza allegare l’attestato verranno comunque ritenuti validi ma trascorso questo lasso di tempo scatterà la multa che potrà andare dai 3mila ai 18mila euro. In ogni caso, anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, permane l’obbligo di allegare l’APE.