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Conto Energia Termico: regole per gli incentivi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Dicembre 2013
Aggiornato 23 Gennaio 2023 16:25

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Il GSE ha aggiornato le regole applicative per accedere agli incentivi del Conto Energia Termico: le novità.

Aggiornato il Conto Energia Termico, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le nuove regole applicative per gli incentivi concessi dal DM del 28 dicembre 2012 alle fonti rinnovabili termiche e i piccoli interventi di efficientamento energetico degli immobili. Incentivi che si traducono in uno stanziamento di 900 milioni di euro l’anno, dei quali 700 destinati a privati ed imprese e 200 alle amministrazioni pubbliche.

L’’incentivo, lo ricordiamo, che non è cumulabile con altri bonus fiscali e copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. Il tetto massimo della spesa incentivabile cambia in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui è installato l’impianto.

Aggiornamenti

Il GSE precisa che “l’aggiornamento effettuato ha riguardato principalmente:

  • il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in conformità al contratto tipo di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr;
  • la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi;
  • il contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere;
  • il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere”.

Documentazione contabile

Nelle regole applicative il GSE chiarisce che fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione, indicando la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile al quale devono essere intestate a meno che non si sia fatto ricorso alla locazione finanziaria. In quest’ultimo caso la fattura va intestata alla società di leasing e tra la documentazione da allegare deve essere presente anche una copia del contratto di leasing. Ovviamente la somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale riportata nella scheda d’ammissione.

Nei bonifici deve essere indicata la causale con riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012, al numero e alla data della fattura, Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile. In caso di locazione finanziaria o finanziamenti, la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale). Nel caso in cui il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile, la causale dovrà indicarlo chiaramente: “pagamento effettuato per conto di”. Importante è non utilizzare i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%).

Allegati

Viene di conseguenza il GSE ha allegato anche la nuova documentazione per ottenere gli incentivi con le nuove regole tecniche del Conto Energia Termico:

  • “Fac-simile contratto”;
  • “Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)”;
  • “Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto)”;
  • “Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo (accesso diretto)”;
  • “Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso diretto/a preventivo)”;
  • “Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza di una convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti regionale (accesso a preventivo)”;
  • “Modello di asseverazione dell’intervento”.