Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sugli aspetti normativi ed operativi del SISTRI, precisando però che si tratta di opinioni ministeriali che non hanno la validità giuridica di una disposizione amministrativa. Il Ministero conferma che:
- durante il periodo di moratoria del nuovo regime sanzionatorio bisogna mantenere sia la copia della scheda SISTRI che il formulario di trasporto;
- i rifiuti non pericolosi non sono soggetti al SISTRI;
- le attività di trasporto soggette al SISTRI sono quelle che trasportano i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
- devono utilizzare il SISTRI anche gli operatori del trasporto intermodale e le altre fattispecie del trasporto navale;
- sono obbligati al SISTRI anche i vettori esteri che effettuano operazioni di cabotaggio in Italia.
Tali risposte alle FAQ sul SISTRI, evidenziando chiaramente la posizione della Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente, pur non avendo validità giuridica potranno tuttavia costituire la base per l’adozione di successivi provvedimenti formali (circolari esplicative o decreti attuativi della norma di legge). Il Ministero invita dunque le imprese che stanno sperimentando il SISTRI a segnalare attraverso le Associazioni tutte le eventuali criticità riscontrate nel sistema stesso, il Ministero aggiornerà infatti regolarmente il quadro sinottico che finora si compone di 25 risposte sulle tematiche normative ed operative sul SISTRI.
Per maggiori informazioni consulta le FAQ sul SISTRI