Entra in vigore il nuovo Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici, a partire dal 12 luglio 2013 quando è diventato operativo il Dpr 74/2013 che introduce nuovi requisiti professionali e criteri di accreditamento per gli addetti ad ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva nell’edilizia pubblica e privata, adeguando la normativa nazionale alle norme europee.
Si tratta della Direttiva 2002/91/CE, in merito alla quale l’UE aveva aperto una procedura di infrazione.
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Più in particolare il nuovo Regolamento per la manutenzione degli impianti termici semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, ovvero per il 90% di quelli attuamente installati in Italia.
In sostanza i controlli per i piccoli impianti non saranno più annuali, ma biennali o quadriennali in base alla potenza e al tipo di alimentazione.
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Vengono poi stabiliti i valori massimi della temperatura degli ambienti:
- per il riscaldamento 18°C per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C per tutti gli altri edifici con tolleranza +2°C in entrambi i casi;
- per la climatizzazione 26°C per tutti gli edifici, con tolleranza -2°C.
Solo per il riscaldamento viene definito il numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.
Il responsabile degli impianti impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva non può essere lo stesso soggetto che ha venduto l’impianto stesso ed è chiamato a rispondere in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
In caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm viene richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o una apposita attestazione.
Per quanto riguarda le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti queste dovranno essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”, che nella stessa occasione controlleranno anche l’efficienza energetica, per poi redigere il Rapporto da trasmettere al Catasto degli impianti termici.
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Accertamenti ed ispezioni sull’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici potranno essere effettuate per impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.
Le verifiche effettuate dai tecnici della manutenzione o dai responsabili degli impianti sugli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e sugli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW sostituiscono l’ispezione.