Impianto Fotovoltaico su tetto con sfruttamento commerciale dell’energia prodotta oltre a quella per auto-consumo domestico: la Corte UE dice sì al rimborso IVA nel caso in cui si configuri un’attività economica per il proptetario (soggetto passivo d’imposta).
La sentenza UE (sentenza C-219/12) – dando ragione ad un cittaidno austriaco – potrebbe produrre effetti anche in Italia nel caso si venda l’energia prodotta dai panelli solari situati sul tetto dell’abitazione.
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Rimborso IVA
Quando è che l’impianto su tetto è solo ad uso domestico e quando implica anche uno sfruttamento commerciale (con relativa assoggettabilità IVA e diritto alla detrazione)? A configurare l’attività commerciale – e quindi il diritto al rimborso IVA, a valle di una apertura di Partita IVA – secondo la Corte UE è la tipologia di impianto fotovoltaico.
Legge italiana: l’Agenzia delle Entrate (circolare 46/E del 2007) stabilisce che una persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’attività professionale o di impresa, utilizza un impianto a fini privati, non è soggetto passivo IVA se la potenza è inferiore ai 20 Kw, anche se immette parte dell’energia in rete. La sentenza potrebbe rivoluzionare questo orientamento.
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Sentenza UE
Se l’impianto fotovoltaico non è dotato di sistemi di accumulo allora non ha capacità di immagazzinamento, per cui vende in rete tutta l’energia prodotta a prezzo di mercato, per poi ricomprarla allo stesso prezzo nella misura del proprio fabbisogno fabbisogno domestico.
Per la Corte UE, in pratica, esiste una differenza rilevante ai fini IVA tra un impianto progettato unicamente per uso domestico ed un impianto abilitato ad immettere energia nella rete elettrica a fronte di un corrispettivo.
In base all’articolo 4 della sesta Direttiva comunitaria 77/388/CEE sull’IVA si considera «attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità» ed «è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione».
Nel caso in esame, il proprietario dell’impianto fornisce energia alla rete incassando un corrispettivo in base a un contratto con il gestore di rete: la fornitura non è continua ma avviene stabilmente e da anni. E questa, per la Corte Ue, è «oggettivamente un’attività economica».
Uso domestico
I magistrati specificano: «non si sarebbe trattato di attività economica se l’impianto fosse stato progettato per rifornire unicamente l’abitazione, utilizzando, ad esempio, batterie per immagazzinare momentanee eccedenze da utilizzare in un momento successivo ed, eventualmente, un meccanismo per ricevere energia dalla rete durante una diminuzione momentanea, ma non per immettere energia elettrica in rete».
Conclusione: l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’abitazione che immette energia in rete (anche solo in parte e indipendentemente dal fatto che poi la riacquista e riutilizza) è passivo IVA, con relativo diritto alla detrazione. Definito irrilevante che la produzione sia inferiore o meno al fabbisogno domestico.
della Corte di Giustizia Ue, Causa C‑219/12