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Rinnovabili Elettriche e incentivi: le nuove FAQ del GSE

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 25 Ottobre 2012
Aggiornato 13 Ottobre 2013 09:51

Il GSE ha aggiornato le FAQ sul sito relative al Decreto Rinnovabili Elettriche (DM 6 luglio 2012) e al bando FER Elettriche: risposte su dettagli tecnici sulla produzione di energia e sugli incentivi alle rinnovabili.

Tanti i dubbi di imprese e operatori sugli incentivi per le energie rinnovabili concessi dal Governo con il bando FER Elettriche, previsti dal DM 6 luglio 2012 (c.d.  Decreto Rinnovabili Elettriche): per rispondervi, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha messo online le risposte alle FAQ, domande che più frequentemente gli vengono poste in merito.

=> Vedi requisiti e istruzioni per gli incentivi alle Rinnovabili Elettriche

Aggiornate in base ai nuovi quesiti, le FAQ agevolano la corretta interpretazione del Decreto Rinnovabili Elettriche, chiariscono le istruzioni per completate le procedure d’asta e forniscono i dettagli tecnici per avviare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

=> Consulta tutti gli incentivi per le Rinnovabili

Il bando FER Elettriche, lo ricordiamo, offre incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal Fotovoltaico – Idroelettrico, Geotermico, Eolico, Biomasse, Biogas – e spiega come completare l’iscrizione ai Registri e alle Procedure d’Asta si sono aperte alle ore 9:00 dell’8 ottobre 2012 per chiudersi alle ore 24:00 del 6 dicembre 2012. => Vai ai bandi 2012 del GSE

Dubbi frequenti

Cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio degli impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d’asta «vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture / connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all’operatore»?

Una situazione per nulla infrequente in Italia, ma che comporta la perdita del beneficio, anche se il beneficiario dell’incentivo non ne ha colpa.

La risposta del GSE a tale quesito è infatti che «la sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall’autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l’evento e il ritardo.

Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell’art. 9 del DM e soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete)».

Per maggiori informazioni vai alle FAQ del GSE