Stop all’autocertificazione energetica “facile”: d’ora in poi non sarà più possibile autodichiarare la classe energetica G per gli edifici a bassa efficienza energetica.
È una delle novità introdotte dallo schema di decreto interministeriale che recepisce la Direttiva UE (Direttiva 2002/91/CE) sul rendimento energetico in Edilizia, inviato alla Conferenza delle Regioni per l’approvazione.
La Commissione Europea aveva aperto una procedura di infrazione a carico dell’Italia, ritenendo illegittimo il diritto concesso ai proprietari di immobili, previsto dalle “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” (DM 26 giugno 2009)”: l’autocertificazione di classe G viola l’art. 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE.
Per aggirare il rilascio della certificazione energetica, obbligatoria in fase di compra-vendita di immobili, in Italia finora era possibile auto-dichiarare la classe di efficienza più bassa (G) che denota scarse prestazioni energetiche.
Un apposito decreto dovrà ora modificare le Linee guida sostituendo la autocertificazione con procedure di certificazione semplificate già esistenti (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3), che prevedono l’utilizzo del software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2).
Nel decreto saranno elencati tutti gli edifici esenti dall’obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, depositi, ruderi, scheletri strutturali e così via.