Tratto dallo speciale:

Quinto Conto Energia: chiarimenti per l’iscrizione al Registro

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 11 Settembre 2012
Aggiornato 13 Ottobre 2013 10:02

Quinto Conto Energia: i chiarimenti del GSE sulle modalità di iscrizione al Registro degli impianti e cause di esclusione dalla graduatoria per gli incentivi al Fotovoltaico.

Dopo aver pubblicato le Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri per gli impianti fotovoltaici, obbligatoria per accedere alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia, il GSE fornisce chiarimenti in merito al  Decreto Interministeriale del 5 luglio 2012 (c.d. V Conto Energia).

Quinto Conto Energia: Regole Applicative GSE

I registri istituiti dal Gestore per i servizi energetici  e per alcune tipologie di impianti fotovoltaici rappresentano la discriminante che consente di ottenere gli incentivi statali previsti dal Quinto Conto Energia.

Per altri, invece (come quelli realizzati su edifici o su aree di proprietà della pubblica amministrazione che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012, se in possesso delle PA già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione), non è necessaria l’iscrizione ai registri e l’accesso agli incentivi avviene in maniera diretta.

Il GSE ricorda poi che tra gli impianti rientranti nel limite di costo verrà stilata una graduatoria in base ai criteri di priorità previsti dal Quinto Conto Energia, «utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità».

Tra le cause di esclusione dalla graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti ai registri è il GSE c’è il mancato inserimento della documentazione graduatoria, come il documento di identità valido del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  Altri motivi di esclusione:

  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.