Firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che disciplina controlli e sanzioni in materia di incentivi alle Rinnovabili. Il provvedimento attua l’articolo 42 del Dlgs 28/2011 e regolamenta le ispezioni sugli impianti di produzione di energia elettrica, prevedendo sanzioni e perfino la restituzione dei contributi. Inoltre, l’articolo 13 del decreto prevede la predisposizione da parte del GSE di una banca dati informatizzata a cui hanno accesso tutte le autorità pubbliche competenti all’erogazioni di incentivi (che devono farne richiesta).
Controlli
I controlli sono effettuati dal GSE (Gestore Servizi Energetici) senza comprendere nè sostituire quelli specifici, come ad esempio le emissioni prodotte. Ogni anno sarà coperto a distanza almeno il 50% delle richieste di incentivo e ogni tre almeno il 15% degli impianti già incentivati ma mai controllati. Per i sopralluoghi, la programmazione triennale assicura la copertura di almeno il 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati di cui almeno la metà senza preavviso, tenendo conto di fattori di rischio quali: rilevanza degli incentivi, entrata in esercizio e potenza degli impianti. Il GSE effettuerà sempre il controllo in caso altri soggetti rilevino irregolarità ai fini dell’erogazione di incentivi, ai sensi del comma 3, articolo 42 del Dlgs 28/2011. Sono oggetto di ispezione:
- caratteristiche tecniche di opere, macchinari e apparecchiature installate,
- configurazione impiantistica e processo di produzione di energia elettrica,
- strumentazione di misura dell’energia e altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall’impianto, per verificare l’assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura,
- misure e contabilizzazioni dell’energia per definire correttamente l’energia incentivabile.
Sul sito del GSE sono pubblicati i documenti che devono essere tenuti presso l’impianto. L’elenco, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione, è predisposto secondo criteri di semplificazione e proporzionalità e non può avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l’istanza di incentivazione, ferma restando la documentazione sui combustibili in ingresso all’impianto.
Sopralluoghi
Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto stabilisce che i controlli mediante sopralluogo si svolgano, nel rispetto della legge 241/1990, «in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell’impianto o suo delegato». L’avvio è comunicato con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata). La comunicazione arriva al titolare del’impianto almeno 7 giorni prima del controllo e indica: luogo, data e ora del controllo, nominativo dell’incaricato, invito al titolare dell’impianto a presenziare e collaborare, anche tramite suo delegato, documentazione da rendere disponibile per l’espletamento delle attività di controllo. Fanno eccezione i controlli senza preavviso, che sono possibili, e dopo i quali viene inviata comunicazione sull’eventuale avvio di procedimento (ai sensi dell‘articolo 8 della legge 241/1990). Stabiliti anche i termini temporali del controllo (massimo di 180 giorni) e criteri di proporzionalità ed efficienza.
Verbale
A disposizione dovranno essere messi atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri e ogni altra informazione ritenuta utile, nonché rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo. L’incaricato redigerà un verbale su operazioni effettuate, documentazione esaminata, informazioni acquisite, eventuali dichiarazioni rese. Se il titolare dell’impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscriverlo, l’incaricato ne dà atto nel verbale, e lo trasmette al GSE. Il titolare dell’impianto, ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990, ha diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il GSE ha l’obbligo di valutare, motivando nel provvedimento finale l’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni. Il procedimento si conclude con un atto espresso e motivato, che dichiara la conformità dell’impianto ai fini dell’erogazione degli incentivi e, se ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni. La conclusione può anche essere negativa, in questo caso l’atto individua la violazione e le conseguenti determinazioni. L’atto finale è comunicato al titolare dell’impianto tempestivamente, tramite raccomandata A/R o via PEC.
Violazioni
Il rigetto della domanda di incentivi, o la decadenza di quelli già concessi (con restituzione integrale) può essere disposto per una serie di motivi elencati nell’allegato 1 del decreto:
Incentivi Rinnovabili Elettriche: le violazioni sanzionabili
Il GSE può comunque rigettare la domanda anche per motivi non elencati nell’allegato 1, nel caso in cui rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi. Se le violazioni riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli incentivi percepiti dal titolare, non comportano la decadenza, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. L’unico caso in cui la violazione comporta il rigetto dell’istanza o l’annullamento degli incentivi anche per questi impianti è quello in cui abbia comportato l’elusione dei meccanismi di asta e registri. Se il Gse rileva violazioni o inadempimenti che non comportano il rigetto degli incentivi, dispone le prescrizioni più opportune e ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo, recuperando le sole somme indebitamente erogate.
Aggiornamento contatore GSE
Nei prossimi mesi arriverà un altro decreto sui controlli relativi agli impianti di produzione di energia termica, sempre da fonti rinnovabili. Intanto, il GSE ha aggiornato al 31 dicembre 2013 il Contatore del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici. Il costo indicativo annuo è pari a 4,56 miliardi di euro e comprende gli impianti incentivati con il provvedimento CIP 6, con i certificati verdi o con le tariffe onnicomprensive ai sensi del DM 18/12/2008, gli impianti ammessi ai registri in posizione utile o vincitori delle procedure d’asta ai sensi del DM 6/7/2012 e gli impianti i cui Soggetti Responsabili hanno presentato richiesta di ammissione agli incentivi del Dm 6/7/2012 a seguito dell’entrata in esercizio. Le modalità di calcolo per le valutazioni degli oneri indicati nel Contatore sono illustrate nel documento informativo “Il Contatore degli oneri delle fonti rinnovabili”. Per approfondimenti, consulta il DM sulla disciplina dei controlli per gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.