Per conoscere il corretto trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici: è necessario fare riferimento ai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo anche i diversi provvedimenti in materia emessi negli anni.
Quando classificarle gli impianti come beni immobiliari e quando come beni mobiliari? Come calcolare le imposte applicando detrazioni, agevolazioni o IVA? Vediamo tutto.
Tassazione di impianti fotovoltaici
In generale, nel Fotovoltaico si considerano beni immobili gli impianti dichiarati in Catasto. L’obbligo di accatastamento dipende dalla amovibilità dell’impianto, dalla capacità di produrre un reddito temporalmente rilevante e dalle dimensioni delle installazioni fotovoltaiche.
Impianti come beni immobili
Gli impianti fotovoltaici su pareti, tetti o aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato scontano l’obbligo di dichiarazione in Catasto dopo l’installazione se, integrati in un immobile, ne incrementano valore capitale o redditività ordinaria di almeno il 15% senza che mutarne la classificazione (in questo caso, l’impianto non è oggetto di autonomo accatastamento).
Le centrali di produzione di energia elettrica autonomamente censibili in categoria D/1 oppure D/10 sono considerati immobili a tutti gli effetti.
Impianti come beni mobili
Non si richiede iscrizione in Catasto quando sussiste uno dei seguenti requisiti:
- potenza nominale non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto.
- potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
- installazioni al suolo con volume – individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva di spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi – inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e, del decreto ministeriale 28/1998.
Fiscalità diretta degli impianti fotovoltaici
Di norma, sugli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota ridotta al 4% (quella per “fabbricati destinati all’industria“).
Per impianti qualificati come beni mobili (aliquota al 9%), i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati.
Per impianti non accatastati autonomamente, perché integrati in unità immobiliari, i costi vengono ammortizzati secondo la procedura del bene di cui sono divenuti parte integrante (con relativa aliquota di ammortamento).
- Beni mobili. Il costo per la sua realizzazione è deducibile a titolo di ammortamento (articolo 102 del TUIR) se i pannelli sono utilizzati da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa, autonomi o associazioni professionali, nell’ambito della propria attività. Il coefficiente è del 9%, pari a quello applicabile alle “centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)”. Si può dedurre la quota nei limiti della previa imputazione a conto economico (articolo 109, comma 4, TUIR).
- Beni immobili. Il costo dell’investimento è deducibile per persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa (articolo 102 del TUIR). Per autonomi e associazioni professionali, per acquisto tra il 2007 e il 2009 e impiego dell’impianto nell’esercizio dell’attività (articolo 54 del TUIR). Per acquisti dopo il 2009 non è più prevista deducibilità (articolo 1, comma 335, legge 296/2006).
IVA sul Fotovoltaico
L’aliquota agevolata al 10% è applicabile nei seguenti casi:
- produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- beni per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovano nell’ultima fase di commercializzazione;
- beni acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione degli impianti fotovoltaici;
- cessione delle singole parti componenti di impianti ad energia solare (moduli fotovoltaici, inverter, strutture metalliche di supporto).
Altre regole per casi particolari
- Cessione di bene mobile: costituisce operazione imponibile ai fini IVA, che si effettua alla consegna o spedizione o, se antecedente, alla emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato. Le prestazioni di servizi relative all’impianto si considerano effettuate al pagamento o, se antecedente, alla fattura. Le prestazioni transfrontaliere quando ultimate.
- Cessione di bene immobile: si applica la disciplina IVA di cui all’articolo 10, comma 1, 8-bis e 8-ter, del DPR 633/1972, con esenzione per trasferimenti e locazioni di beni immobili tranne qualche eccezione. Se l’impianto è accatastato D1 o D10 (bene strumentale) la cessione è esente IVA. L’operazione si effettua alla stipula dell’atto di trasferimento. Per cessioni imponibili su opzione, c’è obbligo di inversione contabile se espressamente esercitata l’opzione. Le prestazione di servizi si considerano effettuate al pagamento o, se antecedente, alla fattura, limitatamente all’imposto fatturato. Obbligo di inversione contabile se esitono appaltatore e subappaltatore entrambi edili e il servizio è la realizzazione dell’impianto.
Impianto su lastrico solare: classificazione in Catasto F5, senza esenzione IVA prevista per beni strumentali. Se il lastrico è privo di autonomia catastale è considerato parte del fabbricato con relativo regime fiscale IVA. Una volta realizzata la centrale fotovoltaica, si effettua dichiarazione sopprimendo l’identificativo del lastrico e si iscrive in Catasto (D1 oppure D10). Se è un impianto di natura mobiliare si applica il relativo regime IVA.
Impianto di pertinenza di immobile abitativo: il vincolo consente di attribuire la stessa natura dell’immobile di riferimento.
Imposte di registro e catastali
Per i beni mobili la cessione è soggetta a imposta di registro fissa (3%), per quelli immobili con operazione soggetta a IVA si applica anche l’imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%), mentre se esente IVA l’imposta di registro è al 9%.
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna.
Se l’impianto è su lastrico solare, imposta di registro in misura fissa per le operazioni soggette a IVA, proporzionale per quelle esenti (con stesse regole precedenti).
Impianti su beni di terzi
Se l’immobile su cui vengono installati i pannelli è di proprietà di terzi, il costo è una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativa ad un bene non di proprietà, e si contabilizza in modo diverso (immobilizzazione materiale o immateriali) a seconda che il bene abbia o meno una propria autonomia. Fiscalmente, in caso di immobilizzazione materiale il costo concorre al reddito d’impresa ai sensi all’articolo 102 del TUIR in base alle procedure di ammortamento, in caso di immobilizzazione immateriale ai sensi dell’articolo 108 del TUIR come spesa relativa a più esercizi. Non spetta il rimborso IVA sull’acquisto o la realizzazione dell’impianto.
Impianti in leasing
- Beni mobili: se il bene è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, se è realizzato da lavoratori autonomi o associazioni professionali è deducibile ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
- Beni immobili: si applica l’articolo 102 del TUIR. Nel caso di lavoratori autonomi e imprese professionali che abbiano effettuato l’acquisto fra il 2007 e il 2009, si applica l’articolo 54.
Ai fini IVA, il soggetto concedente applica l’imposta con emissioni della fattura in corrispondenza di ogni pagamento periodico del canone. Si può applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10 del DRP 633/72, a meno che nel contratto non sia manifestamente espressa l’opzione per l’imposizione. Quando non si applica l’esenzine, l’aliquota è quella dei contratti di locazione finanziaria. Ai contratti di locazione diversa da quella finanziaria si applica l’IVA ordinaria.
Altre tipologie di impianti
Infine, segnaliamo che la circolare delle Entrate spiega nel dettaglio la disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento, le norme per le società non operative, le holding e le società di comodo, i diritti di superficie e il trattamento di locazione dei terreni su cui si realizzano gli impianti, il trattamento fiscale del Quinto Conto Energia, con le tariffe incentivanti.