Per Reverse Charge si intende il regime dell’inversione contabile che sposta l’obbligo dell’assolvimento IVA al destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, in luogo del cedente o prestatore.
L’obiettivo è di contrastare l’evasione fiscale, obbligando l’appaltatore al versamento della relativa imposta.
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Reverse Charge in Edilizia
Nel settore dell’Edilizia il Reverse Charge si può applicare anche nell’istallazione di pannelli fotovoltaici ma solo se si verificano determinate considizioni.
Il meccanismo è disciplinato dall’ art. 17 del DPR 633/72, dove al comma 6 lettera a) si legge che il Reverse Charge si applica “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
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Dunque in caso di prestazioni rese nel settore edilizio, il principio dell’inversione contabile prevede che il subappaltatore – se svolge, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività nel settore delle costruzioni, identificate nella sezione F della tabella ATECO 2007 – emetta la propria fattura verso l’appaltatore – in qualità di soggetto IVA operante nel settore edile – senza applicare l’IVA.
È necessario che le prestazioni oggetto dell’inversione contabile siano rese nell’ambito del contratto di appalto, escludendo quindi i casi di fornitura di beni, anche con successiva posa in opera.
Reverse Charge e impianti fotovoltaici
Ad esempio, nel caso di realizzazione degli impianti fotovoltaici si distinguono due diverse situazioni:
- una in cui l’appaltatore non realizza l’impianto, quindi un’opera nel campo dell’edilizia, ma compra i componenti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per poi cederli a chi lo realizzerà;
- l’altra in cui l’appaltatore, oltre a comprare i componenti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si occupa anche della realizzazione direttamente o tramite affidamento dell’opera edilizia in subappalto.
Nel primo caso l’appaltatore ha semplicemente una funzione di intermediazione nel commercio per la quale non è prevista l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge.
Nel secondo caso invece si configura una prestazione nell’ambito dell’edilizia, soggetta al meccanismo del Reverse Charge: esiste un appaltatore ed un subappaltatore; entrambi svolgono attività riconducibili al settore delle costruzioni; il contratto si riferisce ad una prestazione di servizi.
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Reverse Charge e sanzioni
Ricordiamo infine che in caso di mancata applicazione del regime del Reverse Charge è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258 a carico solidalmente di entrambi i soggetti obbligati al meccanismo del Reverse Charge.