Cambiano i requisiti professionali che un tecnico deve avere per rilasciare la certificazione energetica degli edifici: ufficiali le modifiche contenute nel Dpr 75/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013.
Entra così in vigore il nuovo Regolamento che stabilisce i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza di esperti e organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c, del dlgs 192/2005 (come modificato dal Dl 63/2013 sull’efficeinza energetica, di cui il Parlamento sta discutendo la legge di conversione).
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La norma è importante anche perché l’Italia in materia di efficienza energetica è sottoposta a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea, aperta nel 2006, per la mancata conformità alle normative comunitarie (in particolare, della direttiva 2002/91/CE).
Abilitati alla certificazione energetica
Dal prossimo 12 luglio (giorno di entrata in vigore del Dpr), sono abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici (art. 2 del Dpr):
- i tecnici in possesso di determinati requisiti più avanti dettagliati;
- gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell‘energia e dell’edilizia, che esercitano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli Organismi pubblici e privati qualificati per l’attività di ispezione nelle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, che devono essere accreditati presso l’Organismo nazionale italiano di accreditamento (articolo 4, comma 2, legge 99/2009), o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
- le società di servizi energetici (ESCo), che operano conformemente alle direttive europee di riferimento.
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Requisiti professionali
I tecnici, dipendenti o liberi professionisti, per essere abilitati devono avere una laurea magistrale o specialistica (o da vecchio ordinamento) in una disciplina tecnica fra quelle elencate nel decreto, o diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria.
In più, devono essere iscritti all’Ordine o Collegio professionale di appartenza e abilitati alla progettazione di edifici e impianti degli edifici in base alla legislazione vigente.
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Corsi di formazione
In mancanza di iscrizione all’Ordine o Collegio e abilitazione di cui sopra, devono conseguire attestato di frequenza e superare l’esame finale relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Questi ultimi sono svolti, a livello nazionale, da Università, Organismi ed Enti di ricerca, Consigli, Ordini e Collegi professionali, provvisti di autorizzazione ministeriale. A livello regionale sono invece svolti direttamente da Regioni e Province autonome, altri soggetti di con competenze specifiche autorizzati dagli Enti locali.
L’allegato 1 del decreto definisce i contenuti minimi dei corsi, che devono durare almeno 64 ore.
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I tecnici abilitati, per assicurare indipendenza e imparzialità, devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, che significa il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, o con i produttori dei materiali, o rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente, che in ogni caso non deve essere il coniuge o un parente fino al quarto grado.
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