Con questo articolo, analizziamo il trattamento contabile dei Certificati Verdi per i produttori di energia pulita e dei Certificati Grigi per le quote di emissione di gas serra, nell’ambito della disciplina italiana che regola gli incentivi alle Rinnovabili.
Certificati Verdi
I Certificati Verdi sono titoli negoziabili rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualificato IAFR).
=>Rinnovabili: tutti gli incentivi
Il loro acquisto è obbligatorio per i produttori e importatori di energia non pulita, comportando un incremento dei costi di produzione. Le società che producono energia da Rinnovabili, invece, a titolo di incentivo li utilizzano per integrare i loro ricavi.
Produttori non rinnovabili. Le società che producono energia da fonti non rinnovabili devono imputare l’acquisto dei Certificati Verdi fra i costi della produzione, nella voce B14 del Conto Economico denominata Oneri diversi di gestione. In contropartita sorgerà un debito (voce D14 dello Stato Patrimoniale) nei confronti del GSE.
Produttori rinnovabili. Le società che producono energia da fonti rinnovabili possono ricevere i Certificati Verdi nel medesimo anno in cui si realizza la produzione o in quello successivo.
La rilevazione dei ricavi deve avvenire nell’esercizio di competenza nella voce A5 del Conto Economico denominata “Altri ricavi e proventi”. Alla chiusura del bilancio, in contropartita al ricavo contabilizzato, va aperto un credito commerciale verso il GSE, che si chiude al momento della vendita dei Certificati. La società che riceve i Certificati Verdi preventivamente alla produzione deve riportare tale responsabilità nei conti d’ordine.
Se la vendita dei Certificati genera una sopravvenienza attiva, questa dovrà essere registrata nella voce A5 del Economico. Qualora la sopravvenienza fosse passiva sarà registrata alla voce B14 del Conto Economico.
Certificati Grigi
Per ridurre le emissioni nocive, il sistema comunitario ne stabilisce un limite massimo in uno specifico arco temporale, al quale corrisponde il rilascio di un corrispondente numero di quote di emissione (i Certificati Grigi) rilasciate dal Gestore del mercato elettrico (SpA controllata dal GRTN) alle imprese e scambiate sulla Borsa dei fumi attraverso il meccanismo dell’Emission trading.
Sotto il profilo contabile le imprese devono rilevare per competenza i costi relativi all’obbligo imposto dalla normativa sulla base dell’effettiva produzione di gas a serra. I costi vanno contabilizzati nella voce B14 del Conto Economico. In contropartita verrà acceso alla voce D14 dello Stato Patrimoniale il debito verso l’autorità nazionale che si chiude al momento dell’acquisto delle quote. Eventuali quote assegnate gratuitamente vanno registrate nei Conti d’Ordine.
OIC 7 e OIC 8
Principio contabile OIC 7 indica i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei Certificati Verdi nel bilancio dell’esercizio nonché l’informativa da presentare in nota integrativa. Il Principio distingue il trattamento contabile delle società che producono o importano energia elettrica da fonti rinnovabili, delle società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili e dalle società trader che si occupano dell’acquisto e della vendita dei Certificati Verdi.
Principio contabile OIC 8, indica i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas a effetto serra nel bilancio d’esercizio nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa.
Il principio contabile distingue il trattamento contabile delle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle società trader che si occupano dell’acquisto e della vendita dei Certificati Grigi.