Il DL 63/2013 in vigore dal 6 giugno ha prorogato al 31 dicembre 2013 le detrazioni IRPEF del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Nel bonus fiscale rientra anche l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, purché si rinunci agli incentivi del Quinto Conto Energia e purché non si produca energia a fini commerciali ma solo per i bisogni energetici dell’abitazione:
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Normativa di riferimento
È stato il Decreto Sviluppo 2012 (art. 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ) a portare la detrazione dal 36% al 50%, con tetto massimo innalzato da 48.000 euro a 96.000 euro per unità immobiliare, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, da calcolarsi a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, producendo i propri effetti fino al 30 giugno 2013.
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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la R.M. 22/E/2013, ha chiarito che la detrazione IRPEF vale per le spese di realizzazione di impianti fotovoltaici, affrontate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (al di fuori di questo periodo vale la detrazione nella misura prevista prima del decreto sviluppo 2012), termine poi esteso a fine anno dal nuovo Decreto Legge del Governo.
Come ottenere il bonus
Per ottenere la detrazione bisogna conservare i documenti in grado di comprovare acquisto e avvenuta installazione dell’impianto, oltre alle abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia o, in assenza di necessità dell’abilitazione amministrativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dall’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non spetta invece al contribuente attestare l’entità del risparmio energetico.
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Cumulo incentivi
Le detrazioni fiscali non sono cumulabili con le tariffe incentivanti ma sono compatibili lo scambio sul posto (così come il ritiro dedicato). Le somme erogate come sovvenzioni devono essere scorporate dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione, che deve riguardare solo le spese effettivamente sostenute.
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A chi spetta la detrazione
In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile sul quale è stato installato l’impianto prima che si siano esauriti gli effetti della detrazione, anche il beneficio viene trasferito al nuovo proprietario se persona fisica. Ciò avviene in caso di vendita, salvo intese diverse.
Nel caso di cessione di una quota di proprietà dell’immobile la detrazione resta in capo al vecchio proprietario, a meno che la parte ceduta sia autonomamente accatastata: in questo caso il beneficio viene trasferito per la quota parte spettante.
In caso di decesso del contribuente la detrazione viene trasferita agli eredi, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è in capo a un solo erede (ovvero l’erede possiede immediata disponibilità del bene, che può anche non essere abitazione principale, e può disporne liberamente e a proprio piacimento) anche la detrazione passa a questi, anche se non ha ereditato il 100% dell’immobile interessato.
Il coniuge che, pur rinunciando all’eredità, dispone del diritto di abitazione perde la condizione di erede e quindi non può beneficiare della detrazione.
In caso di donazione dell’immobile anche la detrazione viene trasferita al donatario, mentre per la cessazione della locazione o del comodato la detrazione resta all’inquilino che ha realizzato l’impianto.