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Incentivi Fotovoltaico: bonus fiscale per gli impianti

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Aprile 2013
Aggiornato 22 Luglio 2015 08:55

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La detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica (50% fino al 30 giugno e poi 36%) spetta anche agli impianti fotovoltaici fino a 20 kw, cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto.
Fotovoltaico, sì agli incentivi per risparmio energetico

Pubblicata la norma che sancisce il bonus fiscale per impianti fotovoltaici (detrazione IRPEF per interventi di risparmio energetico) ad esclusivo uso domestico.  L’agevolazione non spetta se la potenza dell’impianto è superiore a 20 kw o se ha scopo commerciale.

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Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 2 aprile 2013, nella quale fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicabilità della detrazione alle spese di acquisto e realizzazione di impianti fotovoltaici, rispondendo al quesito posto dalle imprese del settore, ANIE/GIFI. La deliberazione dell’Agenzia va incontro alle istanze delle imprese del settore (leggi la richiesta).

Agli impianti fotovoltaici si applica il Bonus ristrutturazioni previsto dal Tuir, testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986). In base al Decreto Crescita (Dl 83/2012), pari a:

  • 50% fino al 30 giugno 2013
  • 36% dal primo luglio 201

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L’articolo 16-bis del Tuir stabilisce quali sono gli interventi che hanno diritto all‘agevolazione. La lettera h del comma 1 comprende gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia», che «possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

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Il dubbio nasceva dalla possibilità di comprendere gli impianti fotovoltaici fra quelli rivolti al risparmio energetico, definizione che secondo un’interpretazione restrittiva potrebbe riguardare solo il Solare Termico per la produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell’edificio.

Ebbene l’Agenzia, sentito anche il parere del ministero dello Sviluppo Economico, ha precisato che il Fotovoltaico si può considerare finalizzato al risparmio energetico, in base alle norme italiane e alle disposizioni comunitarie secondo cui maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio.

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Quindi, stabilisce l’Agenzia, «la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile».

Per quanto riguarda la necessità, prevista come detto dal Tuir, di presentare «idonea documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici», la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. Quindi, stabilisce l’Agenzia, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

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Resta fermo l’obbligo di conservare tutte le abilitazioni e i documenti richiesti dalle norme edilizie.

L’Agenzia specifica anche che la detrazione è compatibile con il meccanismo dello “scambio sul posto“, in base al quale i piccoli impianti di energie rinnovabili possono immettere in rete l’energia che non consumano in determinate ore del giorno e prelevarla in altre ore. Se invece l’energia prodotta in eccesso viene venduta, e si configura quindi l’esercizio di un’attività commerciale, la detrazione non spetta.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risoluzione 22/E del 2 aprile 2013