Con il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 sono state riformate le imprese agricole ed è stata creata la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale che ha sostituito l’imprenditore agricolo a titolo principale e che deve obbligatoriamente essere socio o amministratore, a seconda del tipo di società agricole (che possono essere costituite nella forma di società di persone, società di capitali o cooperative):
- società di persone: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori.
- società in accomandita semplice: deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
- società di capitali: almeno un amministratore deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
- società cooperative: è necessario che un amministratore socio abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
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La ragione sociale deve sempre contenere l’indicazione “società agricola” e le società agricole devono avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività individuate dall’articolo 2135 del codice civile. Rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse:
- attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco ovvero dall’allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o le risorse dell’azienda agricola;
- agriturismo.
Requisiti e agevolazioni
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è riconosciuta alle società agricole di ogni tipo. Per essere considerati imprenditore agricolo professionale, occorre rispettare i seguenti requisiti:
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 1257 del 1999;
- dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione ad una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro anche come socio o amministratore di società agricole.
Le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie prima riservate ai coltivatori diretti sono state estese all’imprenditore professionale iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale.
Agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti che costituiscono un compendio unico indivisibile, e che si impegnano a coltivare o condurre i terreni per almeno dieci anni, è riservata l’agevolazione che permette loro di non pagare alcuna imposta sull’acquisto dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali.
Tali agevolazioni fiscali spettano anche a chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale ma ha già presentato la domanda all’ufficio regionale competente e si è iscritto alla gestione previdenziale. In ogni caso, la qualifica deve essere ottenuta entro 24 mesi a pena di decadenza delle agevolazioni.
E’ considerato coltivatore diretto chi si dedica manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, purché la forza lavoro dell’agricoltore e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell’esercizio dell’attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola.