La detassazione ambientale è stata cancellata dal Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012 n. 83, nell’art. 23, co. 7 conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134): l’agevolazione definiva l’irrilevanza della quota parte di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali ai fini delle imposte sul reddito.
E poiché il DM 5 luglio 2012 (vai allo speciale sul Quinto Conto Energia) ritiene gli investimenti nel Fotovoltaico come “ambientali” e “agevolabili” secondo l’art. 6 della L. 388/2000, questo significa che tali spese non saranno più detassabili.
Vengono così fugati i dubbi in merito alla deduzione fiscale sugli investimenti nel Fotovoltaico, validi solo se effettuati prima del 25 giugno 2012 (data di abrogazione dell’incentivo).
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Per calcolare il quantum da sottoporre a detassazione è necessario applicare l’approccio incrementale (normato dalla L. 388/2000), tenendo conto del fatto che i benefici derivanti dagli investimenti ambientali sono limitati ai costi supplementari necessari per ottenere la tutela ambientale.
È quindi necessario distinguere, ai fini dell’approccio incrementale delle misurazioni delle spese ambientali, la quota parte affrontata per la realizzazione dell’investimento finalizzato all’ottenimento delle migliorie ambientali dal totale dell’investimento.
Viene da sé che, come affermato dalla R.M. 226/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate, l’investimento ambientale è individuato nel maggiore costo che l’impresa deve affrontare per acquisire un bene avente le caratteristiche di tutela ambientale, rispetto a quanto avrebbe speso acquistando un bene simile non eco-sostenibile.
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Per applicare il criterio incrementale è quindi necessario tenere conto dei costi di investimento supplementari e gli eventuali vantaggi economici (come un aumento della produttività e risparmi di tempo e manodopera) derivanti dall’investimento ambientale.
Il Quinto Conto Energia, nell’art. 19, offre la possibilità di cumulare la tariffa incentivante e altri incentivi pubblici, retroattivamente. Quindi tenuto conto che, secondo la norma, il limite massimo di incentivazione non può superare il 20% del costo dell’investimento, chi ha effettuato investimenti nel fotovoltaico prima del 25 giugno 2012 può usufruire sia della tariffa incentivante che della detassazione ambientale.
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Per usufruire dei vantaggi occorre eseguire una diminuzione in UNICO al momento di determinare il reddito dell’impresa, oltre che un aumento inerente ai disinvestimenti realizzati. Nello specifico: per gli investimenti compiuti nel 2011 è necessario inserire l’incentivo in UNICO 2012 nello spazio “Altre variazioni in diminuzione” del quadro RF, rigo RF54, codice 29 per Unico SC; nel rigo RF 47, codice 29 per Unico SP; nel rigo RF 39, codice 29 per Unico PF.
Essendo retroattivo, chi non ha usufruito negli anni passati dell’incentivo, pur essendo autorizzato, può presentare una dichiarazione integrativa indicando i valori in riduzione. Chi non ha utilizzato l’incentivo a cui aveva diritto prima del 2011 può presentare una dichiarazione integrativa o una istanza di rimborso.
Chi ha usufruito dell’incentivo deve verificare di non aver sforato il limite del 20% del costo dell’investimento. In questo caso la somma eccedente va restituita presentando una dichiarazione integrativa a sfavore, pena la perdita della tariffa incentivante.
La dichiarazione integrativa, in quanto dichiarazione fiscale, può essere rettificata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.