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Guida agli incentivi per il Fotovoltaico agricolo

di Francesca Pietroforte

6 Luglio 2012 09:00

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Fotovoltaico, guida al taglio degli incentivi per impianti su suoli agricoli: normativa di riferimento e requisiti per accedere alle tariffe incentivanti in deroga.

In attesa delle pesanti riduzioni previste dal Quinto Conto Energia, la normativa vigente sugli incentivi al Fotovoltaico – ossia il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) – è già stata oggetto di una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato il profilo, con un progressivo taglio dei contributi statali per la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili.

L’art. 65 del Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 , convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012) ha infatti previsto l’esclusione dagli incentivi tutti gli impianti fotovoltaici realizzati su suoli agricoli, al fine di preservare le aree destinate a coltivazione agricola, sempre più spesso adibite a superficie su cui installare gli impianti fotovoltaici.

Secondo il rapporto 2010 del GSE (gestore dei servizi energetici ed erogatore della tariffa incentivante prevista per ogni Kw prodotto dall’impianto),  il 42,4% dell’energia da Fotovoltaico è prodotta da impianti costituiti da moduli allocati in terra, che occupano oltre 33 milioni di metri quadrati, in parte sottratti all’attività agricola.

I dati sono in crescita per il 2011, grazie alla convenienza delle tariffe incentivanti previste dal Quarto Conto Energia. Per questo motivo il legislatore ha deciso di frenare il Fotovoltaico agricolo attraverso il Decreto sulle liberalizzazioni.

Incentivi fotovoltaico agricolo: requisiti

Per non penalizzare eccessivamente gli operatori, la norma riconosce incentivi – unica eccezione – ai soli impianti già avviati su suoli agricoli alla data di entrata in vigore della L. n. 27  (25 marzo 2012)  e a quelli che abbiano ottenuto il titolo abilitativo entro la medesima data. Altra condizione necessaria è che l’impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (21 settembre 2012).

A meno che il terreno su cui installare l’impianto non risulti abbandonato da almeno 5 anni, le prescrizioni previste dai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D.Lgs 28/2011 per accedere agli incentivi richiedono inoltre che:

  • ogni impianto non abbia potenza nominale superiore a 1MW;
  • se installati su terreni appartenenti allo stesso proprietario, gli impianti siano collocati a una distanza non inferiore a 2Km;
  • la superficie agricola occupata dall’impianto non superi il 10% del terreno agricolo detenuto dal proponente.

Sono esclusi dai limiti gli impianti per cui la richiesta per il conseguimento del titolo abitativo sia stata presentata entro l’1 gennaio 2011, e l’entrata in esercizio dell’impianto non superi il 24 maggio 2012.