Per risparmiare sui costi della climatizzazione, in casa come in ufficio, può essere utile seguire i consigli del vademecum ENEA in materia. Tra i consigli per migliorare l’efficienza energetica: scegliere modelli di classe energetica elevata, puntare su apparecchi dotati di tecnologia inverter, usare i cronotermostati e le valvole termostatiche e sfruttare gli incentivi per l’acquisto di una pompa di calore che sostituisca il vecchio impianto.
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Manutenzione
Assolutamente imprescindibile, poi, una corretta manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente, che consente di ridurre sensibilmente i loro consumi, e dunque la spesa, oltre ad aumentarne la sicurezza. Le operazioni di controllo devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi e devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, a meno che non si tratti di semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split.
Impianto termico
L’ENEA ricorda che per impianto termico si intende un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti e che non rientrano tra gli impianti termici: i singoli scaldabagni, i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare, nonché gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle parete o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.
Responsabile dell’impianto
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino. Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio. Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato.
Temperature
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. L’ENEA ricorda che per ogni grado centigrado (°C) in più i consumi aumentano dal 5% al 10%.
Accensione
Il tempo massimo di accensione giornaliero e il periodo dell’anno in cui è consentito accendere gli impianti di riscaldamento è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia.
Efficienza energetica
Per alcune tipologie di impianti il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione (non necessariamente insieme a tutte le operazioni di manutenzione se molto frequenti). Va comunque sempre effettuato effettuato:
- all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
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Ispezioni
Sono soggetti ad ispezione delle amministrazioni competenti o dell’organismo da queste delegato gli impianti termici di potenza termica utile non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW.
Sanzioni
L’ENEA ricorda che l’art. 15 del D.lgs 192/05 e s.m.i prevede sanzioni salate nei confronti dei soggetti responsabili.
- Responsabile dell’impianto
“Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.”
- Manutentore
“L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”
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