Il Fisco chiarisce il corretto trattamento fiscale della ripartizione degli incentivi erogati dal GSE ai membri delle CER costituite come Enti del Terzo Settore.
Con la risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024, infatti, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’erogazione di somme ai membri o associati di una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in forma di Ente Non Commerciale è lecita: non si tratta infatti di una distribuzione di utili (vietata agli ETS) ma di una legittima restitutizione di partite di pagamento e incasso ai soggetti che hanno concorso alla produzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile.
Vediamo le regole fiscali da applicare in questi casi.
I vincoli per gli ETS sulla distribuzione di utili
Agli Enti del Terzo Settore, è di norma vietata la distribuzione (anche indiretta) di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.
Allo stesso modo sono vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, salvo che queste costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale.
Nel divieto non rientra tuttavia la restituzione dei compensi frutto dell’applicazione della tariffa incentivante sull’energia condivisa (tariffa premio GSE) nè il contributo di valorizzazione (contributo ARERA) previsti dalla nuova legge sugli incentivi alle Comunita Energetiche Rinnovabili.
I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili.
E siccome ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete (che si configura come reddito diverso), ne deriva che è lecita la restituzione delle somme rimaste dopo l’applicazione per conto dei membri della CER della prevista tassazione agevolata.
Regole a parte per gli incentivi alle CER
Rispetto alla classica distribuzione di utili intesi come profitti finanziari, è dunque ben diverso il caso delle somme erogate dal GSE ad una Comunità energetica costituita in forma di ente non commerciale: assumono rilevanza fiscale solo per la quota eccedente l’autoconsumo.
Pertanto, la distribuzione di somme da parte di un ente non commerciale ai membri della sua Comunità energetica si configura come una lecita restituzione ai clienti finali della CER, che possono demandare anche ad un ente del Terzo Settore la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
In pratica, l’operazione si configura come un rapporto di mandato senza rappresentanza.
Viene escluso, in conclusione, che l’attribuzione degli incentivi alle Rinnovabili ricevuti dalla CER ai partecipanti possa considerarsi una distribuzione di utili, in quanto tali incentivi non costituiscono profitti finanziari. Pertanto, è corretta e lecita l’erogazione ai membri della CER di tali somme.
Un ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: il corrispettivo per la vendita di energia oltre l’autoconsumo assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri della CER, per cui il trattamento fiscale cambierà in base alla natura del soggetto che riceve le somme.