Al rush finale il Decreto FER X: la bozza è stata messa a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, una volta emanato sarà sottoposto ad autorizzazione UE per l’avvio della nuova campagna di incentivi statali alle energie rinnovabili.
In particolare, il Decreto FER X per il sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili riguarda impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Impianti rinnovabili ammessi ad incentivi FER X
Gli incentivi sono destinati sia impianti fino a 1 MW sia di potenza superiore.
- Gli impianti fino a 1 MW accedono direttamente al meccanismo di supporto, con i prezzi di aggiudicazione indicati dal Decreto.
- Gli impianti oltre 1 MW di potenza accedono al meccanismo tramite partecipazione a procedure competitive.
Vi accedono anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di ricostruzione integrale e di potenziamento di quelli esistenti (per la sezione potenziata).
Requisiti di accesso
Gli impianti dovranno essere conformi al principio Dnsh (Do not significant harm: non arrecare danno significativo) e, per piccoli impianti sotto il MW di potenza, i lavori devono iniziare dopo l’entrata in vigore del decreto.
Per impianti oltre il MW i requisiti d’asta sono legati al possesso dei titoli abilitativi a costruire e all’esercizio degli impianti (anche in concessione). Serve anche un preventivo di connessione accettato in via definitiva ed una dichiarazione bancaria sulla capacità economica dei partecipanti ed eventuale a finanziarli.
Come funzionano i nuovi incentivi FER
Per gli impianti fino a 200 kW, il GSE provvederà al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica prodotta, erogando il prezzo di aggiudicazione con tariffa unica; oltre i 200 kW, il produttore potrà vendere l’energia a prezzi di mercato ed il GSE calcolerà la differenza rispetto al prezzo di aggiudicazione erogando il corrispettivo sulla produzione immessa in rete.
Prezzi di aggiudicazione
Lo schema di decreto prevede i seguenti prezzi di aggiudicazione:
- 85 euro a MW/h al fotovoltaico,
- 80 euro a MW/h all’eolico,
- 110 euro a MW/h all’idraulico,
- 110 euro a MW/h ai gas residuati da processi di depurazione.
Bonus di 35 euro a MW/h per il fotovoltaico nel caso di sostituzione di eternit o amianto e di 10 euro su copertura fino a un MW (sono cumulabili).
Scadenza incentivi FER X
Gli incentivi del decreto terminano il 31 dicembre 2028 oppure, per impianti fino a 1 MW, fino ad esaurimento del contingente di potenza pari a 5GW.
Le nuove agevolazioni sono cumulabili con contributi in conto capitale per nuovi impianti (fino al 40% dell’investimento), fondi di garanzia e rotazione e crediti d’imposta o detassazioni per investimenti in macchinari e apparecchiature.
Bandi di fara FER X 2024-2028
Il Decreto disciplina l’iter di accesso ai benefici e per le procedure competitive, che godranno di una valutazione accelerata per progetti di grandi dimensioni.
Il GSE bandirà le gare di accesso al meccanismo di supporto per impianti di potenza superiore ad 1 MW nel quinquennio 2024-2028, per contingenti di potenza.
I contingenti disponibili per tecnologia sono i seguenti:
- fotovoltaico: 45 GW,
- eolico: 15 GW,
- idroelettrico: 0,13 GW,
- gas residuati dai processi di depurazione: 0,02 GW
- rifacimenti: 2.
I prezzi di esercizio che il GSE per la base d’asta sono quelli indicati nel Decreto FER X (poi saranno aggiornati).
Nella domanda di partecipazione bisognerà fare un’offerta al ribasso di almeno il 2% e versare una cauzione pari al 10% del costo d’investimento dell’impianto.
Una volta vinta la gara, i nuovi impianti dovranno entrare in esercizio entro:
- 21 mesi per il solare fotovoltaico,
- 34 mesi per l’eolico (19 mesi per i rifacimenti),
- 54 mesi per l’idroelettrico (39 mesi per i rifacimenti) e gas da depurazione (27 mesi per i rifacimenti).
Sei mesi in più per impianti della PA.
Decurtazione dello 0,2% sui prezzi di aggiudicazione per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei, fino a un massimo tollerato di 15 mesi.